ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

Ordine degli Avvocati di Brescia

P.IVA / C.F. 00887710176

Via S. Martino della Battaglia, 18 25121 - Brescia

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Avvocati

Modulistica varia

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Comunicazione apertura studio legale associato

Iscrizione elenco avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato

Attivazione casella PEC

L'Ordine degli avvocati di Brescia ha stipulato una convenzione che prevede la creazione di caselle di posta elettronica certificata con suffisso @brescia.pecavvocati.it (riservata agli avvocati iscritti all'Ordine di Brescia), e @brescia.pecstabiliti.it (riservata agli avvocati stabiliti iscritti all'Ordine di Brescia).
Benchè i contratti di attivazione delle caselle debbano essere stipulati dai singoli iscritti con Namirial s.p.a., l'utilizzo del predetti domini deve intendersi subordinato all'iscrizione al medesimo Ordine degli avvocati di Brescia, tenuto conto peraltro che il costo delle licenze viene sostenuto dall'Ordine.
A tali fine si precisa che, all'atto della cancellazione dall'albo degli avvocati per qualunque motivo, la casella di posta elettronica certificata verrà disattivata nei successivi 30 giorni dalla delibera di cancellazione e pertanto coloro che intendessero continuare a disporre di una casella di posta elettronica certificata dovranno evidentemente rivolgersi agli operatori del settore stipulando un diverso e nuovo contratto.
Per l'attivazione delle caselle di posta con i suddetti suffissi sarà necessario collegarsi all'indirizzo https://gestionepec.namirial.it/convenzioni/avvocati  come da istruzioni in calce.
 
Avvenuta l’attivazione, a mente della vigente normativa (L. 2/2009), è necessario procedere alla comunicazione del nuovo indirizzo alla segreteria dell’Ordine tramite l'area riservata del portale Sfera.

Nulla osta per trasferimento

Cancellazione dall'albo

Si rappresenta che non è riconusciuto alcun rimborso della quota d'iscrizione all'albo in relazione alle istanze di cancellazione presentate dopo il 31 marzo di ogni anno.


Avviso agli iscritti nell’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori


La sola cancellazione dall’albo ordinario non esonera l’avvocato dal pagamento degli oneri previdenziali se non viene richiesta anche la cancellazione dall’albo dei cassazionisti.
Si invitano pertanto gli avvocati che non intendano mantenere l’iscrizione all’albo dei cassazionisti a presentare entrambe le domande di cancellazione.

Famiglia

Raccomandazioni in riferimento alle procedure di separazione consensuale e di divorzio a domanda congiunta, nonché per le medesime procedure contenziose qualora sia stato raggiunto un accordo fra le parti

Previe le valutazioni che ciascun caso specifico impone al difensore si consiglia, al fine di consentire la più rapida definizione del procedimento, di:
1.     verificare attentamente i dati personali delle parti, i codici fiscali, la data del matrimonio ed il luogo di trascrizione, i dati anagrafici dei figli e, se del caso, gli estremi della separazione;
2.     esplicitare, all’atto della precisazione delle conclusioni, la richiesta di trasformazione del rito per i procedimenti contenziosi da definirsi a fronte di accordo fra le parti;
3.     dichiarare, all’atto della precisazione delle conclusioni, la rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica per i procedimenti contenziosi ove è stato raggiunto un accordo fra le parti;
4.     manifestare l’eventuale rinuncia all’impugnazione dell’emananda sentenza (in mancanza della predetta rinuncia la Cancelleria del Tribunale potrà trasmettere la sentenza all’ufficiale di Stato Civile solo allo scadere del termine per l’impugnazione e cioè decorsi 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza, salva l’abbreviazione del termine a fronte di notificazione e successivo deposito nel fascicolo telematico della prova della notificazione stessa);
5.     allegare, al momento del deposito del ricorso introduttivo ovvero all’atto della precisazione di conclusioni congiunte, un file “.rtf” che contenga le condizioni concordate fra le parti in modo che sia possibile copiare nel testo del provvedimento le predette condizioni.
 
Per semplificare l’attività degli avvocati, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brescia ha predisposto un modello, da riportare nell’intestazione dei ricorsi (allegato 1) ed un modello, da riportare in calce al ricorso in caso di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta ovvero nelle conclusioni congiunte in caso di accordo raggiunto in un procedimento contenzioso (allegato 2).

 

Indicazioni per il deposito di note scritte nei procedimenti a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c

Alla luce di quanto disposto dall’art. 127-ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che prevede, al comma 1, che «(l)’udienza …. può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice», si pubblica il nuovo modello per la dichiarazione che i coniugi devono rendere e sottoscrivere personalmente ai fini di esplicitare la loro rinuncia a comparire all’udienza per la formalizzazione della procedura a domanda congiunta.
Pertanto, a tal fine, si invitano i Colleghi a:

  • depositare “Note scritte di conferma (ovvero di modifica congiunta) delle condizioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio” sottoscritte personalmente dalle parti (utilizzando il fac-simile di cui all’all. B), in scansione allegata a memoria firmata dal difensore - questa in pdf nativo - (utilizzando il fac-simile di cui all’all. A “Atto di deposito”) che confermi le conclusioni del ricorso o specifichi eventuali conclusioni difformi dallo stesso, riportandole per esteso, nonché ad allegare file in formato R.T.F. (rich text format) delle conclusioni stesse, privo di firma digitale, al fine della redazione più agevole da parte del Giudice del provvedimento mediante “copia e incolla”;
  • utilizzare per i ricorsi i nuovi modelli del redattore avvocati che consentono di inserire in XML, mediante il redattore avvocati aggiornato, i dati dei figli e di iscrizione/trascrizione del matrimonio, completando correttamente la maschera iniziale;
  • in caso si tratti di domanda di divorzio, ad inserire nei campi XML del ricorso nel redattore avvocati i dati della separazione, nonché a controllare che l'oggetto prescelto corrisponda al matrimonio da sciogliere, se cioè in caso di matrimonio concordatario sia stato correttamente iscritto l'oggetto “divorzio congiunto - cessazione effetti civili” e in caso di matrimonio civile “divorzio congiunto - scioglimento matrimonio” ed a segnalare eventuali errori nella nota che andranno a depositare in vista dell’udienza;
  • a controllare l’esattezza dei nomi e dei codici fiscali delle parti come riportati in atti ed eventualmente a segnalarne nella nota d’udienza l’erroneità;
  • eventualmente rinunciare nella nota di udienza all’impugnazione del provvedimento conforme alle richieste, riconoscendo in tal caso di non avervi interesse, onde rendere più celere la comunicazione della sentenza di divorzio al P.M. per il passaggio in giudicato.

Modello piano genitoriale ai sensi dell’art. 473 bis.12, IV comma c.p.c.

Si pubblica lo schema di piano genitoriale elaborato dalla Commissione per il Diritto di famiglia approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 19 maggio 2023.

Corte d'Appello

Servizio distrettuale per l'anagrafica avvocati

Si allega il modulo di comunicazione di variazione anagrafica predisposto dalla Corte d'Appello di Brescia.

Per maggiori informazioni si segnalano i seguenti numeri telefonici
030 7673062
030 7673511
030 7673512

 

Comune di Brescia

Servizio di consultazione banca dati anagrafica attraverso il nuovo Portale Enti Terzi (ex AOL)

RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI ANAGRAFICI E AL SERVIZIO DI RILASCIO PER VIA TELEMATICA DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE


Trasmettere alla segreteria dell’Ordine via email all’indirizzo info@ordineavvocatibrescia.it

1) modulo di richiesta compilato e sottoscritto
2) copia del documento d’identità
3) contabile del deposito cauzionale di € 10,00 sul c/c intestato ad Ordine avvocati Brescia
IBAN IT31Y 03332 11200 0000 0241 1027 - causale: “deposito cauzionale AOL”.

 

L’attivazione del servizio, che consente di consultare gratuitamente la banca dati anagrafica, verificando in tempo reale le informazioni degli iscritti all’Ufficio Anagrafe del Comune di Brescia, nonché la stampa delle certificazioni esclusivamente per le ipotesi in cui le stesse siano eventualmente soggette al pagamento dei soli diritti di segreteria - € 0,26 - e siano pertanto esenti dall’imposta di bollo ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 D.P.R. n. 115/2002, presuppone il versamento, presso l’Ordine degli avvocati di Brescia, dell’importo di € 10,00 a titolo di deposito cui attingere per il pagamento dei diritti di segreteria dovuti al Comune di Brescia cui, per convenzione, provvede direttamente l’Ordine stesso sulla scorta di rendicontazioni con il dettaglio dei servizi resi ad ogni iscritto.