ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

Ordine degli Avvocati di Brescia

P.IVA / C.F. 00887710176

Via S. Martino della Battaglia, 18 25121 - Brescia

Ordine avvocati Brescia Ordine avvocati Brescia

avvocati

Specializzazioni

Home / Avvocati / Specializzazioni

Specializzazioni

Tutte le domande per il conseguimento del titolo di avvocato specialista dovranno essere presentate tramite il gestionale messo a disposizione dal Consiglio Nazionale Forense al seguente link:
https://gestionali.consiglionazionaleforense.it/web/guest/home
 
avvocato specialista con dottorato di ricerca (ex art. 2 comma 3, D.M. 163/2020):
- produrre copia del titolo di dottore di ricerca conseguito;
- idonea ed adeguata documentazione, anche mediante autocertificazione, dalla quale si possa evincere la prevalenza della materia trattata relativamente al titolo di dottore di ricerca conseguito.
 
avvocato specialista per comprovata esperienza (ex art. 8 D.M. 144/2015):
-     indicare almeno n. 10 incarichi per ogni anno negli ultimi 5 anni, salvo non ricorra l’ipotesi di cui all’art. 8 comma 2 D.M. 163/2020 che prevede una deroga al numero minimo di incarichi per anno in relazione alla natura ed alla particolare rilevanza degli incarichi e delle specifiche caratteristiche del settore di indirizzo di specializzazione;
-     produrre, per ogni singolo incarico, dettagliata relazione illustrativa corredata di idonea documentazione (a mero titolo esemplificativo, atti introduttivi del giudizio, comparse e memorie di costituzione, memorie ex art. 183 c.p.c., verbali di udienza, atti di impugnazione ogni altro atto di natura difensiva che consenta la compiuta valutazione della coerenza dei titoli con la domanda di inserimento nell’elenco degli specialisti, ovvero, per la materia stragiudiziale, ogni interlocuzione scritta con la parte assistita e/o con la controparte o terzi, scritture private, contratti);
-     gli atti e i documenti dovranno essere prodotti per esteso con oscuramento dei dati anagrafici e, ove ciò non risultasse sufficiente, delle parti relative alla descrizione del fatto purché si riesca comunque ad individuare la questione giuridica affrontata;
-    non rileva, ai fini della valutazione, la partecipazione a corsi formativi diversi da quelli specificamente individuati dall’art. 7 del D.M. 144/2015;
-    non è possibile computare, tra gli incarichi, le difese d’ufficio;
-    possono essere considerati autonomamente la trattazione del giudizio di primo e di secondo grado, del giudizio di legittimità e di eventuali procedimenti incidentali (ad esempio procedimenti cautelari, accertamenti tecnici preventivi, giudizi di ottemperanza, ecc.).
 
avvocato specialista con diploma di corsi di alta specializzazione (ex art 14 D.M. 144/2015 e ex art. 2, commi 1 e 2, D.M. 163/2020):
- produrre copia dell'attestato relativo alla frequentazione del corso di formazione avente i requisiti previsti dalla legge;
 
Tutte le domande saranno visionate dalla Commissione istituita dall’Ordine degli avvocati per la verifica formale della documentazione presentata e saranno, quindi, inoltrate al Consiglio Nazionale Forense cui compete in via esclusiva l’esame delle domande al fine del rilascio del titolo di specialista.


PERMANENZA NELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI SPECIALISTI


 Per mantenere il titolo di specialista sarà necessario documentare, ai sensi degli artt. 9, 10 e 11 del D.M. 144/2015, allo scrivente Ordine degli avvocati:
a)  l’assolvimento degli obblighi formativi ed in particolare di aver partecipato, in modo proficuo e continuativo, a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di interesse per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e comunque 25 per ciascun anno;
b)  ovvero di avere esercitato in modo assiduo prevalente e continuo l’attività nel settore di specializzazione producendo documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante l’aver trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a 10 per anno.
Sia l’obbligo formativo così come l’esercizio continuativo dell’attività nel settore di specializzazione, decorrono dalla data di iscrizione nell’elenco di avvocato specialista e che quindi dovrà essere assolti nell’anno solare (365 giorni dalla data di inserimento) e documentato allo scadere del triennio.