Cos'รจ la mediazione
La mediazione, introdotta con il d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28 è un sistema di risoluzione delle controversie relative a diritti disponibili alternativo al processo civile.
La disciplina secondaria di attuazione è stata dettata con il d.m. Giustizia 4 marzo 2010, n. 183.
Non può essere utilizzato, dunque, per le liti aventi ad oggetto situazioni giuridiche o materie devolute alla giurisdizione amministrativa, o alle altre giurisdizioni speciali.
Viene definita dal legislatore come l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Ha una durata di legge pari a tre mesi.
Si differenzia dall’arbitrato perché il mediatore non rende decisioni vincolanti. ma assiste le parti nella ricerca di un accordo conciliativo.
L’accordo raggiunto è riferibile alle parti al pari del negozio transattivo ma è suscettibile di acquistare efficacia esecutiva e di costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
La mediazione si svolge presso Organismi, pubblici e privati, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia
L'Ordine degli Avvocati di Brescia ha costituito, quale proprio organismo di mediazione, la Camera di Conciliazione sita in Brescia, via San Martino della Battaglia n. 18.
A seguito delle modifiche introdotte all’istituto della mediazione dal decreto legge n. 69/2013, convertito con modifiche nella legge n. 98/2013 A partire dal 21 settembre 2013 la mediazione è tornata ad essere obbligatoria per alcuni tipi di controversie civili e commerciali.
Tra le principali novità:
Mediazione delegata
L’Ufficio di presidenza della Camera di conciliazione dell'Ordine degli avvocati di Brescia, al fine di agevolare i Colleghi nel deposito delle istanze di mediazione presso la Camera di Conciliazione, qualora il procedimento sia stato delegato dal Giudice in corso di causa, comunica che per il deposito di tali istanze è possibile allegare copia del mandato alle liti ottenuto dai clienti al fine del giudizio.
Si precisa che resta invece necessario depositare il mandato in originale se il difensore nominato per l'assistenza alla mediazione sia diverso dal procuratore costituito in causa.
Si suggerisce in ogni caso ai colleghi di inserire nel testo del mandato alle liti anche la previsione della facoltà di assistenza nel procedimento di mediazione.
Per tutte le altre ipotesi di mediazione non delegata dal Giudice, resta necessario allegare all’istanza l'originale del mandato sottoscritto dalla parte assistita.