ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

Ordine degli Avvocati di Brescia

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Via S. Martino della Battaglia, 18 25121 - Brescia

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Istruzioni generali

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Istruzioni generali

Vademecum - il patrocinio a spese dello Stato

Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) ha recepito con modifiche la Legge 30 luglio 1990 n. 217 (modificata dalla Legge 29 marzo 2001 n. 132), che aveva innovato le normative che regolamentano sia le condizioni e le modalità per accedere al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili ed amministrativi, che la difesa d’ufficio ed il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali, adeguandole anche alle nuove facoltà investigative.

Tali normative hanno attribuito funzioni e competenze al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, che:
A) fornisce un servizio gratuito di informazione generica sui costi dei giudizi e sui requisiti, modalità e obblighi per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
B) valuta l’ammissibilità delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile e amministrativa e decide in merito.

Il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili

1. A chi è riservato ?

 

  • al cittadino italiano;
  • al cittadino U.E.;
  • allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale (il cittadino extracomunitario deve allegare alla propria domanda il permesso di soggiorno in corso di validità);
  • all’apolide;
  • ad enti ed associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica.

 

Non possono godere del beneficio i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi, spaccio di sostanze stupefacenti, associazione dedita al narcotraffico, per i reati commessi per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. o al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste da detto articolo.

2. Quali condizioni soggettive sono richieste ?

 

Disporre di un reddito annuo inferiore ad € 12.838,01 (come aggiornato dal Decreto Ministero della Giustizia 3 febbraio 2023 - pubblicato in G.U. il 21 aprile 2023). A tal fine, si sommano tutti i redditi del nucleo familiare e si tiene conto anche dei redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva. Per le variazioni dei limiti di reddito intervenute dopo la presentazione della domanda si veda il successivo punto 4).

  • Nel caso di vertenze relative a diritti della personalità si considera il reddito del richiedente.
  • Nel caso di vertenze relative a conflitti tra componenti del nucleo familiare, si considera il reddito del richiedente e dei componenti del nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia purché non in conflitto di interessi.

Sono previste agevolazioni per specifiche categorie di persone che hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato anche se superano la soglia stabilita, in particolare:

  • le vittime dei reati di maltrattamenti in famiglia, pratiche di mutilazione degli organi genitali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti sessuali con minorenni e atti persecutori (stalking) nonché di determinati reati commessi a danno di minori;
  • la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale;
  • i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del patrocinio a spese dello Stato in ogni fase e grado del procedimento.

3. Qual'è il Consiglio dell'Ordine competente?

 

Il Consiglio dell’Ordine territorialmente competente a decidere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si determina ai sensi dell’art. 124, 2° comma, del T.U. Spese di Giustizia.

In particolare è competente il Consiglio dell’Ordine del luogo in cui ha sede:

  • il Giudice davanti al quale pende il processo (se la causa è in corso);
  • il Giudice competente a conoscere del merito della controversia (se la causa non è ancora pendente);
  • il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, per quanto riguarda i processi innanzi alla Corte di Cassazione e alle sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti.

 

Per le cause avanti la commissione tributaria, la domanda di ammissione va inoltrata alla commissione stessa.

Per i fallimenti, ai fini di godere del beneficio, è sufficiente il decreto del Giudice delegato in cui si certifica che il fallimento non ha fondi sufficienti (art. 144, DPR 115/2002).

4. Cosa deve contenere l'istanza di ammissione ?

 

L’istanza di ammissione deve contenere a pena di inammissibilità:

  • le generalità dell’interessato e dei componenti del suo nucleo familiare anagrafico;
  • l’indicazione dei redditi dell’interessato e dei componenti del nucleo familiare;
  • l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio entro un anno e 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza;
  • per i redditi del cittadino extra comunitario è richiesta un’autocertificazione per i redditi eventualmente prodotti all’estero;
  • l’indicazione del tipo di procedimento che il richiedente intende promuovere o per il quale intende resistere, se già pendente (in tal caso deve indicare la data dell’udienza e produrre copia dell’atto con cui è stato evocato in giudizio);
  • l’indicazione delle generalità della controparte o delle controparti;
  • le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
  • l’indicazione delle prove (documenti, testimoni, ecc.) che si intendono presentare;
  • mandato alle liti (se l’avvocato è già stato individuato);
  • la sottoscrizione dell’istante, autenticata (per l’autentica si veda punto 5).

 

E' necessario inoltre depositare i documenti come da elenco presente nel seguente documento

5. Come viene autenticata la sottosrizione?

 

  • vi provvede l’avvocato designato dall’interessato, quando questi lo abbia preventivamente scelto (tra coloro che risultano iscritti negli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i consigli degli ordini degli avvocati del distretto della Corte d’Appello nel quale ha sede il Giudice competente) e lo abbia quindi già contattato;
  • con la consegna diretta da parte dell’interessato alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati con una copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità che va allegato all’istanza sottoscritta.

6. Dove si può consultare l'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio dello Stato ?

 

7. Come si presenta l'istanza ?

 

  • on line tramite il portale “sfera” a cura del legale incaricato che autentica la firma dell’istante;
  • personalmente dall’interessato con compilazione dell’istanza presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

8. Chi può aiutare a predisporre l'istanza ?

 

  • l’avvocato designato dall’interessato;
  • la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

9. Quali servizi fornisce il Consiglio dell'Ordine ?

 

Fornisce informazioni per conoscere:

  • l’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato;
  • i requisiti, modalità ed obblighi per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

10. Cosa fa il Consiglio dell'Ordine degli avvocati quando riceve un'istanza di ammissione ?

 

  • valuta se ricorrono le condizioni di ammissibilità e se le pretese da far valere non sono manifestamente infondate;
  • entro 10 giorni emette un provvedimento provvisorio di accoglimento, di rigetto o di sospensione (in tale caso vengono richiesti i documenti integrativi ritenuti necessari);
  • il provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato all’interessato, al Giudice competente e all’Ufficio Finanziario competente (per la verifica della correttezza dell’autocertificazione sui redditi presentata dall’interessato).

11. Cosa accade se l'istanza viene accolta ?

 

L’interessato può scegliere (se non lo ha già fatto) uno degli avvocati iscritti negli appositi elenchi ed affidargli l’incarico.

12. E se viene respinta ?

 

L’interessato può riproporre l’istanza al Giudice competente per il giudizio, che deciderà sulla stessa con decreto.

13. Quali attività dell'avvocato vengono liquidate dall'autorità giudiziaria per i soggetti ammessi al beneficio ?

 

  • l’attività giudiziale (per l’attività stragiudiziale solo quella strettamente prodromica all’instaurazione del giudizio);
  • non è dovuto compenso o rimborso per la trasferta dell’avvocato iscritto ad un Ordine appartenente ad un Distretto differente da quello ove ha sede il giudice competente;
  • resta a carico dell’istante l’eventuale compenso per l’attività di domiciliazione.

14. Per quali procedimenti di giudizio è valido il provvedimento di ammissione al beneficio ?

 

  • per i giudizi di cognizione, esecuzione e revocazione;
  • per tutti i gradi del giudizio, ma solo se chi ha ottenuto il beneficio sia risultato vittorioso;
  • si segnala che per prassi consolidata deve essere ripresentata l’istanza di ammissione al beneficio per ogni grado di giudizio

15. Il provvedimento di ammissione del Consiglio dell'Ordine è definitivo ?

 

No, è provvisorio e viene poi confermato, modificato o revocato dal Giudice che decide la causa.

16. Cosa accade se le dichiarazioni di autocertificazione risultano non veritiere o se, dopo l'ammissione al beneficio, non vengono comunicati gli eventuali aumenti del reddito ?

 

L’interessato autore delle false dichiarazioni o che ometta le successive comunicazioni obbligatorie è punito in sede penale.

Secondo l’art. 125, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 “chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio, formula l’istanza corredata della dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37.

La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo stato”.

Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 1, lettera d.

17. Se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio oppure il giudice accerta che l'interessato ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, chi deve pagare l'avvocato ?

 

Colui che ha presentato l’istanza; nei suoi confronti lo Stato ha inoltre diritto a recuperare le somme eventualmente già corrisposte.

18. Se la parte ammessa al beneficio viene condannata dal giudice al pagamento delle spese legali chi è tenuto a provvedervi ?

 

Colui che risulta creditore delle spese legali deve rivalersi direttamente nei confronti del soccombente pur se ammesso al patrocinio spese dello Stato.

19. Nel caso di nomina d'ufficio del difensore dei genitori nei procedimenti di adottabilità il legale può chiedere l'ammissione al beneficio ?

 

  • No, il difensore non può mai formulare direttamente l’istanza; l’istanza può essere depositata solo dalla parte personalmente;
  • Nel caso di genitore irreperibile non può essere chiesta l’ammissione al beneficio, ma il difensore potrà eventualmente richiedere al giudice del procedimento la liquidazione del suo compenso (ved. Corte Cost. sentenza n. 135/2019).