Istruzioni generali
Vademecum - il patrocinio a spese dello Stato
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) ha recepito con modifiche la Legge 30 luglio 1990 n. 217 (modificata dalla Legge 29 marzo 2001 n. 132), che aveva innovato le normative che regolamentano sia le condizioni e le modalità per accedere al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili ed amministrativi, che la difesa d’ufficio ed il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali, adeguandole anche alle nuove facoltà investigative.
Tali normative hanno attribuito funzioni e competenze al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, che:
A) fornisce un servizio gratuito di informazione generica sui costi dei giudizi e sui requisiti, modalità e obblighi per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
B) valuta l’ammissibilità delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile e amministrativa e decide in merito.
Il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili
Non possono godere del beneficio i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi, spaccio di sostanze stupefacenti, associazione dedita al narcotraffico, per i reati commessi per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. o al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste da detto articolo.
Disporre di un reddito annuo inferiore ad € 12.838,01 (come aggiornato dal Decreto Ministero della Giustizia 3 febbraio 2023 - pubblicato in G.U. il 21 aprile 2023). A tal fine, si sommano tutti i redditi del nucleo familiare e si tiene conto anche dei redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva. Per le variazioni dei limiti di reddito intervenute dopo la presentazione della domanda si veda il successivo punto 4).
Sono previste agevolazioni per specifiche categorie di persone che hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato anche se superano la soglia stabilita, in particolare:
Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del patrocinio a spese dello Stato in ogni fase e grado del procedimento.
Il Consiglio dell’Ordine territorialmente competente a decidere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si determina ai sensi dell’art. 124, 2° comma, del T.U. Spese di Giustizia.
In particolare è competente il Consiglio dell’Ordine del luogo in cui ha sede:
Per le cause avanti la commissione tributaria, la domanda di ammissione va inoltrata alla commissione stessa.
Per i fallimenti, ai fini di godere del beneficio, è sufficiente il decreto del Giudice delegato in cui si certifica che il fallimento non ha fondi sufficienti (art. 144, DPR 115/2002).
L’istanza di ammissione deve contenere a pena di inammissibilità:
E' necessario inoltre depositare i documenti come da elenco presente nel seguente documento
Fornisce informazioni per conoscere:
L’interessato può scegliere (se non lo ha già fatto) uno degli avvocati iscritti negli appositi elenchi ed affidargli l’incarico.
L’interessato può riproporre l’istanza al Giudice competente per il giudizio, che deciderà sulla stessa con decreto.
No, è provvisorio e viene poi confermato, modificato o revocato dal Giudice che decide la causa.
L’interessato autore delle false dichiarazioni o che ometta le successive comunicazioni obbligatorie è punito in sede penale.
Secondo l’art. 125, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 “chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio, formula l’istanza corredata della dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37.
La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo stato”.
Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 1, lettera d.
Colui che ha presentato l’istanza; nei suoi confronti lo Stato ha inoltre diritto a recuperare le somme eventualmente già corrisposte.
Colui che risulta creditore delle spese legali deve rivalersi direttamente nei confronti del soccombente pur se ammesso al patrocinio spese dello Stato.