Finalità dello sportello
La nuova Legge Professionale Forense (legge 247/2012), all'art. 30, ha stabilito l'istituzione presso ogni Consiglio dell'Ordine di uno Sportello per il Cittadino per fornire un servizio, gratuito, di informazione e orientamento ai cittadini sulle prestazioni professionali e sul funzionamento della giustizia.
L'Avvocatura si fa promotrice di una iniziativa importante con l’obiettivo di avvicinare la giustizia ai cittadini.
Il 19/4/2013 il CNF, in attuazione dell’articolo 30 della legge 247/2012, ha approvato il regolamento n. 2-R-2013 ( qui allegato) che stabilisce tempi e modalità di accesso allo Sportello.
Cosa prevede il regolamento
Presso gli Sportelli, aperti nei locali dei Consigli dell’Ordine e secondo modalità organizzative che dovranno essere adeguatamente rese note al pubblico, i cittadini potranno rivolgersi, gratuitamente, ad avvocati per ottenere informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia.
E’ esclusa ogni attività di consulenza ed è vietata l’ informazione sui giudizi pendenti.
Prestazioni professionali degli avvocati
Lo Sportello fornirà informazioni sulle caratteristiche delle prestazioni professionali e sulla loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso; sulle formalità necessarie relative al conferimento dell’incarico e sui diritti e gli obblighi che ne derivano; sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell’Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.
Accesso alla giustizia
Le informazioni potranno riguardare gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall’ordinamento; i possibili tempi di un giudizio ed i criteri per la individuazione dei costi , anche conseguenti alla soccombenza; informazioni sulla difesa di ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato e quelle relative ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie, e i relativi vantaggi in termini di costi e tempi.
Servizio allo Sportello
Il servizio prestato dallo sportello viene reso da avvocati iscritti in un apposito elenco, tenuto dal Consiglio dell’Ordine a fini di organizzazione del servizio, al quale possono essere iscritti avvocati nell’ambito di materie di propria competenza, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento, che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso e che siano in regola con l’assolvimento dell’obbligo formativo e con il pagamento del contributo di iscrizione all’Albo. Ciascun avvocato potrà presentare domanda di iscrizione unicamente per l’elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, indicando le materie di propria competenza per le quali intende prestare le attività per lo sportello.
Divieti conseguenti al servizio presso lo Sportello
All’avvocato che svolge le attività dello sportello è fatto divieto:
a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l’incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;
b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento.
I divieti di cui sopra si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l’attività di sportello.