ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

Ordine degli Avvocati di Brescia

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Via S. Martino della Battaglia, 18 25121 - Brescia

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Persone - Minorenni - Famiglie

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Raccomandazioni in riferimento alle procedure di separazione consensuale e di divorzio a domanda congiunta, nonché per le medesime procedure contenziose qualora sia stato raggiunto un accordo fra le parti

Previe le valutazioni che ciascun caso specifico impone al difensore si consiglia, al fine di consentire la più rapida definizione del procedimento, di:

1.     verificare attentamente i dati personali delle parti, i codici fiscali, la data del matrimonio ed il luogo di trascrizione, i dati anagrafici dei figli e, se del caso, gli estremi della separazione;

2.     esplicitare, all’atto della precisazione delle conclusioni, la richiesta di trasformazione del rito per i procedimenti contenziosi da definirsi a fronte di accordo fra le parti;

3.     dichiarare, all’atto della precisazione delle conclusioni, la rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica per i procedimenti contenziosi ove è stato raggiunto un accordo fra le parti;

4.     manifestare l’eventuale rinuncia all’impugnazione dell’emananda sentenza (in mancanza della predetta rinuncia la Cancelleria del Tribunale potrà trasmettere la sentenza all’ufficiale di Stato Civile solo allo scadere del termine per l’impugnazione e cioè decorsi 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza, salva l’abbreviazione del termine a fronte di notificazione e successivo deposito nel fascicolo telematico della prova della notificazione stessa);

5.     allegare, al momento del deposito del ricorso introduttivo ovvero all’atto della precisazione di conclusioni congiunte, un file “.rtf” che contenga le condizioni concordate fra le parti in modo che sia possibile copiare nel testo del provvedimento le predette condizioni.  

Per semplificare l’attività degli avvocati, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brescia ha predisposto un modello, da riportare nell’intestazione dei ricorsi (allegato 1) ed un modello, da riportare in calce al ricorso in caso di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta ovvero nelle conclusioni congiunte in caso di accordo raggiunto in un procedimento contenzioso (allegato 2).

Indicazioni per il deposito di note scritte nei procedimenti a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c

Alla luce di quanto disposto dall’art. 127-ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che prevede, al comma 1, che «(l)’udienza …. può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice», si pubblica il nuovo modello per la dichiarazione che i coniugi devono rendere e sottoscrivere personalmente ai fini di esplicitare la loro rinuncia a comparire all’udienza per la formalizzazione della procedura a domanda congiunta. Pertanto, a tal fine, si invitano i Colleghi a:
    •    depositare “Note scritte di conferma (ovvero di modifica congiunta) delle condizioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio” sottoscritte personalmente dalle parti (utilizzando il fac-simile di cui all’all. B), in scansione allegata a memoria firmata dal difensore - questa in pdf nativo - (utilizzando il fac-simile di cui all’all. A “Atto di deposito”) che confermi le conclusioni del ricorso o specifichi eventuali conclusioni difformi dallo stesso, riportandole per esteso, nonché ad allegare file in formato R.T.F. (rich text format) delle conclusioni stesse, privo di firma digitale, al fine della redazione più agevole da parte del Giudice del provvedimento mediante “copia e incolla”;
    •    utilizzare per i ricorsi i nuovi modelli del redattore avvocati che consentono di inserire in XML, mediante il redattore avvocati aggiornato, i dati dei figli e di iscrizione/trascrizione del matrimonio, completando correttamente la maschera iniziale;
    •    in caso si tratti di domanda di divorzio, ad inserire nei campi XML del ricorso nel redattore avvocati i dati della separazione, nonché a controllare che l'oggetto prescelto corrisponda al matrimonio da sciogliere, se cioè in caso di matrimonio concordatario sia stato correttamente iscritto l'oggetto “divorzio congiunto - cessazione effetti civili” e in caso di matrimonio civile “divorzio congiunto - scioglimento matrimonio” ed a segnalare eventuali errori nella nota che andranno a depositare in vista dell’udienza;
    •    a controllare l’esattezza dei nomi e dei codici fiscali delle parti come riportati in atti ed eventualmente a segnalarne nella nota d’udienza l’erroneità;
    •    eventualmente rinunciare nella nota di udienza all’impugnazione del provvedimento conforme alle richieste, riconoscendo in tal caso di non avervi interesse, onde rendere più celere la comunicazione della sentenza di divorzio al P.M. per il passaggio in giudicato.

 

Modello piano genitoriale ai sensi dell’art. 473 bis.12, IV comma c.p.c.

Si pubblica lo schema di piano genitoriale elaborato dalla Commissione per il Diritto di famiglia approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 19 maggio 2023.

Indicazioni operative per il trasferimento di immobili in sede di separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento del matrimonio