Tariffario compensi
Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Brescia
Iscritto al n. 157 della sezione A del registro di cui all’art. 4 del DM 202/2014
Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brescia ha deliberato:
- che al deposito della domanda di avvio della procedura di sovraindebitamento il debitore/consumatore istante non debba effettuare alcun pagamento;
- che, per quanto concerne la determinazione dell’importo dovuto all’organismo dal debitore/consumatore a titolo di compenso, di rimborso forfettario e di rimborso delle spese, oltre IVA all’aliquota di legge, vale la previsione dell’art. 9 del regolamento dell’organismo approvato il 19 febbraio 2018, fatta salva la relativa riduzione ex art. 16, co. 4 D.M. 202/2014;
- che, all’accettazione e sottoscrizione del preventivo, l’istante deve corrispondere all’Organismo l’importo fisso di euro 500,00 oltre IVA all’aliquota di legge con modalità da concordare con il gestore;
- che l’importo dovuto dal debitore/consumatore, fatta salva la diversa rateazione eventualmente concordata con il gestore e fatta salva l’eventuale collocazione in prededuzione in sede di procedimento di liquidazione, dovrà essere corrisposto all’organismo con le seguenti modalità:
a) I acconto, pari al 40% del dovuto, all’accettazione del preventivo ed al netto dell’importo minimo di euro 500,00 oltre IVA all’aliquota di legge;
b) II acconto, pari al 30% del dovuto, alla formulazione della relazione da parte del gestore;
c) il saldo, pari al 30% del dovuto, al deposito della domanda presso il tribunale.
I compensi degli ausiliari eventualmente incaricati sono ricompresi tra le spese come previsto all’art. 9 del regolamento sopra richiamato.