ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

Ordine degli Avvocati di Brescia

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Via S. Martino della Battaglia, 18 25121 - Brescia

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Composizione della crisi da sovraindebitamento

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L'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brescia ha istituito l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento che, con provvedimento del direttore generale del Ministero della Giustizia Civile del 20 marzo 2018, è stato iscritto al n. 157 della sezione A del relativo registro degli organismi.

Gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento nel nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

L’organismo di composizione della crisi (OCC) è un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine di far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori.
L’OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista (“Gestore della crisi”) che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti.

Requisiti per accedere alle procedure

Può ricorrere all’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell’Ordine degli avvocati di Brescia il debitore che abbia la residenza o la sede principale della propria attività nella provincia di Brescia.

Presupposti per ricorrere alla procedura:


a)      presupposto soggettivo (art. 2, co. 1, lett. c) CCII):

  • consumatori, anche se soci illimitatamente responsabili di s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a. per debiti estranei a quelli sociali;
  • professionisti, associazioni professionali e società tra professionisti; artisti o altri lavoratori autonomi;
  • imprenditori commerciali “minore”, ovvero sotto soglia ex art.2, co. 1, lett.d);
  • imprenditori agricoli indipendentemente dalle loro dimensioni”;
  • “start up innovative” indipendentemente dalla natura e dalle loro dimensioni;
  • ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

b)      presupposto oggettivo (art. 2, co. 1, lett. c) CCII):

  • stato di “sovraindebitamento” inteso come lo stato di “crisi” (lo stato che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di “insolvenza” (lo stato del debitore che si manifesta con inadempimento od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni).

I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune ai sensi dell’art. 66 CCII.
Per membri della stessa famiglia s’intendono: il coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge n. 76/2016.
Anche se il progetto è unico, le masse attive e passive devono però rimanere distinte.

La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento - vademecum

1. Presentazione dell’istanza
Il procedimento di composizione della crisi viene avviato dal debitore mediante deposito all’OCC dell’Ordine degli avvocati di Brescia dell’apposita istanza completata in ogni sua parte, sottoscritta e corredata di tutta la documentazione richiesta.
 
La consegna dei documenti richiesti nell’istanza costituisce prerequisito indispensabile per l’accesso alle procedure di cui al CCII.
Potrà essere necessaria ulteriore integrazione documentale a seguito della verifica degli atti e dei documenti consegnati ed a seguito della verifica della fattispecie nel concreto.
 
L’istanza, l’elenco della documentazione necessaria e le indicazioni in ordine alla modalità di deposito sono reperibili al seguente link
 
La segreteria raccoglie l’istanza e ne verifica la completezza. In difetto verrà richiesta all’istante l’integrazione necessaria.
 
2. Nomina del Gestore della crisi
Una volta verificata la completezza dell’istanza, la stessa viene protocollata ed il Referente dell’Organismo procede alla nomina del Gestore della crisi.
Ai sensi dell’art. 5, co 4 del regolamento OCC dell’Ordine degli avvocati di Brescia, al fine di garantire l’imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina viene effettuata secondo criteri di turnazione e di competenza.
Il Gestore è un professionista (i gestori dell’Ordine sono avvocati iscritti) dotato di specifica competenza ed iscritto nell’apposito elenco  tenuto dal Ministero della Giustizia.
 
Il gestore non ricopre il ruolo di difensore del ricorrente e non assume il ruolo di parte né la difesa e/o l’assistenza e/o la rappresentanza del ricorrente, bensì un ruolo di terzietà rispetto alla parte e di verifica di veridicità delle informazioni esposte e della documentazione consegnata, pur potendo essere di ausilio al ricorrente.
Il gestore, verificata l’assenza di incompatibilità, deve accettare l’incarico nel termine di dieci giorni, come da regolamento.
 
3. Incontro con il gestore della crisi
Dopo l’accettazione dell’incarico il gestore della crisi fissa un incontro con il debitore.
Durante l’incontro il debitore illustra al gestore la propria situazione e i motivi che l’hanno generata. È importante riferire al gestore della crisi ogni passività, anche potenziale, in corso e indicare ogni bene di proprietà, nel possesso o comunque a riferibile al ricorrente (ivi compresi tutti i rapporti bancari di cui risulta titolare), anche se oggetto di contestazione, ed ogni rapporto di conto corrente a lui riferibile.
Il gestore nominato elabora il preventivo in forza del tariffario dell’OCC, reperibile al seguente link.
Nel corso della procedura il debitore può incontrare più volte il gestore e quest’ultimo potrà richiedere chiarimenti e la produzione di ulteriore documentazione.
 
Il gestore assiste il debitore nella scelta e nella predisposizione della proposta e del piano di soluzione della crisi più idoneo alla sua situazione tra:
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- Concordato minore;
- Liquidazione controllata.


PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
 
Che cos’è la Ristrutturazione dei debiti del consumatore?
È una proposta negoziale ai creditori a contenuto libero, che indica in modo specifico in un piano i tempi e le modalità della sua attuazione, finalizzata a saldare, in tutto o in parte, i debiti ma che non richiede il parere dei creditori. E’ sottoposto al solo vaglio dei Giudice. È riservato esclusivamente a debiti che non derivino da attività d’impresa o ad essi collegati.
Con l’apertura della procedura il debitore inizierà a pagare i debiti secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel piano.
 
Che cos’è il Concordato minore?

È una proposta negoziale ai creditori a contenuto libero, che indica in modo specifico in un piano i tempi e le modalità della sua attuazione, finalizzata a saldare, in tutto o in parte, i debiti e che richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Con l’apertura della procedura il debitore inizierà a pagare i debiti secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel piano.
 
Che cos’è la Liquidazione controllata?
È una procedura che ha per oggetto la liquidazione di tutti i beni del debitore ed è destinata a coinvolgere tutti i creditori del debitore, deputata a trasformare il patrimonio del debitore in denaro da ripartire tra i creditori ammessi alla procedura secondo la graduazione dei loro crediti.
Restano esclusi dalla liquidazione unicamente i crediti e beni impignorabili per legge e ciò che il debitore guadagna nei limiti della quota destinata al mantenimento suo e della sua famiglia.
 
ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
L’esdebitazione
E' necessario distinguere tra le procedure.
Per quanto riguarda la Ristrutturazione dei debiti del consumatore e il Concordato minore, a seguito dell’omologa del piano, il debitore è tenuto a provvedere regolarmente ai pagamenti ivi indicati. Si deve intendere quindi liberato, già dall’omologazione, per la parte residua dei crediti.
Per quanto riguarda la Liquidazione Controllata, l’esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura di liquidazione o anteriormente decorsi tre anni dall’apertura ed è dichiarata dal Tribunale.  
 
Esdebitazione del debitore incapiente
E' un beneficio di natura straordinaria per la persona fisica meritevole che non abbia alcuna utilità da offrire in pagamento ai creditori. Si può ricorrervi in presenza di precisi requisiti, presentando domanda all’OCC.
 
Assistenza tecnica
E' necessaria unicamente per il Concordato minore.
È consigliata in ogni caso per tutte le procedure di sovraindebitamento, anche se non necessaria, trattandosi di materia tecnica.
 
Motivi principali che impediscono di ricorrere alle procedure da sovraindebitamento o impediscono l’esdebitazione
Non può ricorrere alle procedure:
·    chi è già stato esdebitato nei precedenti cinque anni o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
·    l'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
·    chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.
Non può ottenere l’esdebitazione chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e costituisce altresì motivo di revoca dell’omologazione del piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore o del Concordato minore.


Per informazioni dettagliate e l’elenco dei documenti necessari, si rimanda all’ulteriore modulistica presente su questo sito.