Patrocinio a spese dello Stato
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa.
Esso consente ai cittadini non abbienti, al fine di essere rappresentati in giudizio sia per agire che per difendersi, di poter nominare un avvocato e farsi assistere a spese dello Stato.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti etc.); esso vale anche nel processo penale.
Condizione per essere ammessi al patrocinio a spese dello stato è quella di essere titolari, in linea generale, di un reddito annuo imponibile, secondo l'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 12.838,01 (decreto Ministero di Giustizia 10.05.2023 pubblicato sulla G.U. del 6.06.2023).
Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere richiesta in ogni stato e grado del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate e incidentali connesse.
E' necessario presentare una autonoma richiesta di ammissione:
Il beneficio è escluso:
Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
La domanda di ammissione si presenta presso l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi: