Negoziazione assistita
DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132
Art. 11 - Raccolta dei dati
1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'Ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.
2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.
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MODALITA' DI TRASMISSIONE
Gli accordi di negoziazione assistita deveno essere depositati esclusivamente tramite il gestionale adottato dal Consiglio nazionale forense disponibile al seguente link: https://negoziazione.cnf.it/
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TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE DEL COMUNE
Si pubblica il modulo trasmissione accordi a seguito negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/14 convertito con modificazioni inella legge n. 162/2014 da utilizzare per la trasmissione agli Ufficiali dello Stato Civile degli accordi di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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PROTOCOLLO D'INTESA IN MERITO ALLE PRASSI DA SEGUIRE NELLE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
tra
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia
Comune di Brescia
A.I.A.F.- Associazione Italiana per la Famiglia ed i minori