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Ulteriore modifica al codice deontologico in materia di equo compenso

27/02/2026

Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 29, del 5 febbraio 2026, è stata pubblicata la modifica al Codice Deontologico Forense in materia di equo compenso (art. 25 bis), adottata dal Consiglio Nazionale Forense con delibera del 12 dicembre 2025.
La norma entrerà in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi dal 7 aprile 2026.

Di seguito, si trascrive il testo pubblicato:
Art. 25-bis - Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso
«1. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 49/2023 in materia di equo compenso, l’avvocato non può concordare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti nei rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore:
a) di imprese bancarie e assicurative, delle loro società controllate, e delle loro mandatarie;
b) delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
c) della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad esclusione delle prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione
.
2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con i clienti di cui al comma 1, siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
3. Il divieto di cui al primo comma e l’obbligo di cui al secondo comma non si applicano ai rapporti professionali con soggetti diversi da quelli individuati dal primo comma del presente articolo.
4. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento».

 

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