14/01/2025
In relazione alla posizione dei titolari di Protezione Temporanea di Emergenza Ucraina, si ritiene utile segnalare che l'art. 2 comma 2 del Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe) in vigore dal 28.12.2024 (GU n.302 del 27-12-2024) prevede che:
"2. I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/ CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, possono essere rinnovati, previa richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2026, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.
3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, al momento della richiesta di rinnovo, il permesso di soggiorno puo' essere convertito per lavoro, per l'attivita' effettivamente svolta e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2- ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [...]"
Pertanto, le persone di cui sopra possono presentare istanza di rinnovo fino al 4.3.2026 del permesso scaduto il 31.12.2024, ovvero chiedere la conversione in PSE Lavoro (autonomo o subordinato), ove ne ricorrano i presupposti.