14/03/2025
Come noto ai sensi dell’art. 20 commi 1 e 2 del D. Lgs 28/2010, nei casi di cui all’art. 5 comma 1 e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti (persona fisica o impresa) è riconosciuto un credito di imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’art. 17 commi 3 e 4 del D. Lgs 28/2010.
Il D.M. del 1.8.2023, pubblicato il 7.8.2023 e in vigore dal 22.8.2023, disciplina gli adempimenti da porre in essere, a cura delle parti, per ottenere il riconoscimento dei crediti di imposta.
La domanda va presentata unicamente tramite la piattaforma digitale ministeriale https://lsg.giustizia.it/ cui si accede mediante identificativo SPID, CIE, CNS scegliendo l’applicativo ‘Istanza credito di imposta’, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione, con indicazione della PEC in cui ricevere le comunicazioni (altrimenti vengono rese disponibili nell’area riservata del portale).
Se vengono presentate più richieste di riconoscimento di crediti va presentata un’unica domanda annuale.
Effettuate le verifiche sull’istanza del contribuente, il Ministero riconosce l’importo spettante entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda e comunica al richiedente l’importo del credito di imposta spettantegli.
Il credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, con modello F24, presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. I crediti non danno luogo a rimborso.
Le fatture emesse nell’anno 2024 dalla Camera di Conciliazione dell’Ordine degli avvocati di Brescia in favore delle parti, sono disponibili nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate, accedendo alla propria Area Riservata mediante identificativo SPID, CIE e CNS, proseguendo nel menù Servizi – Consultazione e ricerca – Fatturazione Elettronica.
Si publica il “Manuale Utente - Istanze credito d’imposta” predisposto dal Ministero della Giustizia