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Procedure di separazione consensuale e di divorzio a domanda congiunta

02/12/2022

Raccomandazioni in riferimento alle procedure di separazione consensuale e di divorzio a domanda congiunta, nonché per le medesime procedure contenziose qualora sia stato raggiunto un accordo fra le parti.
 
Previe le valutazioni che ciascun caso specifico impone al difensore si consiglia, al fine di consentire la più rapida definizione del procedimento, di:
1.     verificare attentamente i dati personali delle parti, i codici fiscali, la data del matrimonio ed il luogo di trascrizione, i dati anagrafici dei figli e, se del caso, gli estremi della separazione;
2.     esplicitare, all’atto della precisazione delle conclusioni, la richiesta di trasformazione del rito per i procedimenti contenziosi da definirsi a fronte di accordo fra le parti;
3.     dichiarare, all’atto della precisazione delle conclusioni, la rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica per i procedimenti contenziosi ove è stato raggiunto un accordo fra le parti;
4.     manifestare l’eventuale rinuncia all’impugnazione dell’emananda sentenza (in mancanza della predetta rinuncia la Cancelleria del Tribunale potrà trasmettere la sentenza all’ufficiale di Stato Civile solo allo scadere del termine per l’impugnazione e cioè decorsi 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza, salva l’abbreviazione del termine a fronte di notificazione e successivo deposito nel fascicolo telematico della prova della notificazione stessa);
5.     allegare, al momento del deposito del ricorso introduttivo ovvero all’atto della precisazione di conclusioni congiunte, un file “.rtf” che contenga le condizioni concordate fra le parti in modo che sia possibile copiare nel testo del provvedimento le predette condizioni.
 
Per semplificare l’attività degli avvocati, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brescia ha predisposto un modello, da riportare nell’intestazione dei ricorsi (allegato 1) ed un modello, da riportare in calce al ricorso in caso di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta ovvero nelle conclusioni congiunte in caso di accordo raggiunto in un procedimento contenzioso (allegato 2).

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