12/03/2026
Con la presente si intende richiamare l'attenzione su alcuni profili attinenti alla disciplina delle notificazioni telematiche, anche alla luce della situazione di grave difficoltà operativa dell'Ufficio Notificazioni, Esecuzioni e Protesti (U.N.E.P.) di Brescia, rappresentata dalla Dirigente dr.ssa Laura Inselvini.
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IN SINTESI: La grave carenza di organico dell'UNEP di Brescia rende indispensabile ridurre il carico di richieste di notificazione analogica all'Ufficio. La presente circolare richiama la disciplina introdotta dalla Riforma Cartabia e dal Correttivo, che impone all'avvocato di notificare a mezzo PEC ogniqualvolta il destinatario sia obbligato a dotarsi di domicilio digitale o ne disponga volontariamente. Per i soggetti obbligati, quando la PEC non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario — ivi compresa la mancata istituzione dell'indirizzo — l'avvocato deve procedere al deposito nell'area web del Portale dei Servizi Telematici e non può ricorrere all'ufficiale giudiziario. Negli altri casi in cui la notificazione analogica sia consentita dalla legge, si invitano i Colleghi a privilegiare la notificazione a mezzo posta in proprio per gli atti non esenti, contribuendo a deflazionare le richieste all'Ufficio fin quando l'emergenza sarà auspicabilmente superata. |
1. La situazione dell'U.N.E.P. di Brescia
L'Ufficio versa in una condizione di significativa carenza di organico: su 23 posti previsti di assistente ne sono coperti soltanto 7; su 25 posti di funzionario ne sono attivi 19, di cui 3 applicati presso altre sedi e 2 che nei prossimi mesi cesseranno. Nell'ultimo biennio si sono registrate 8 vacanze tra i funzionari e 4 tra gli assistenti, senza che siano intervenute nuove assegnazioni.
Questa situazione rende indispensabile la collaborazione dell'Avvocatura al fine di ridurre il carico di lavoro dell'Ufficio, nei limiti di quanto la legge consente e, come si vedrà, impone. Tale collaborazione si rende necessaria anche per evitare possibili blocchi dell'Ufficio, la cui operatività è gravemente compromessa dalla situazione descritta.
2. L'obbligo di notificazione a mezzo PEC
La riforma del processo civile (D.Lgs. 149/2022, c.d. Riforma Cartabia, e successivo D.Lgs. 164/2024, c.d. Correttivo) ha introdotto con l'art. 3-ter della L. 53/1994 l'obbligo per l'avvocato di eseguire la notificazione a mezzo PEC quando il destinatario:
a) è un soggetto obbligato per legge a dotarsi di domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (INI-PEC, Registro Imprese, ReGIndE, Indice PA), ossia: imprese e loro amministratori; professionisti iscritti in albi o collegi; pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi;
b) ha facoltativamente eletto domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, risultante dall'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD — consultabile all'indirizzo inad.gov.it);
c) ha eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4-quinquies, del CAD per determinati atti, procedimenti o affari.
Correlativamente, ai sensi dell'art. 137, comma 7, c.p.c., l'ufficiale giudiziario non può accettare la richiesta di notificazione analogica quando l'avvocato è tenuto ad eseguire la notificazione a mezzo PEC.
3. Notificazione ai soggetti obbligati: il deposito nell'area web del Portale dei Servizi Telematici
Si evidenzia che l'obbligo di notificazione telematica sussiste anche quando il soggetto obbligato a dotarsi di PEC non abbia provveduto a istituire il proprio indirizzo.
Ma vi è di più. L'art. 3-ter, comma 2, della L. 53/1994 prevede che l'avvocato debba procedere alla notificazione mediante deposito nell'area web riservata accessibile attraverso il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (servizipct.giustizia.it) in tutti i casi in cui la notificazione a mezzo PEC ad un soggetto obbligato a dotarsi di domicilio digitale non possa essere eseguita o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario.
Vi rientrano, a titolo esemplificativo:
- la mancata istituzione dell'indirizzo PEC da parte del soggetto obbligato;
- la casella PEC piena per omessa manutenzione da parte del titolare;
- la casella PEC non attiva o scaduta;
- ogni altra ipotesi in cui il mancato perfezionamento della notificazione sia riconducibile ad un comportamento (anche omissivo) del destinatario.
In tali casi, non è consentito il ricorso alla notificazione analogica tramite l'ufficiale giudiziario: l'avvocato è tenuto a procedere al deposito nell'area web del Portale, previa dichiarazione circa la sussistenza dei presupposti.
4. I casi di notificazione analogica
La notificazione con modalità analogiche — tramite l'ufficiale giudiziario o a mezzo posta in proprio — resta possibile nei seguenti casi:
a) nei confronti di soggetti non obbligati a dotarsi di domicilio digitale che non abbiano facoltativamente eletto domicilio digitale in INAD né eletto domicilio digitale speciale: per tali soggetti non sussiste alcun obbligo di notificazione telematica;
b) nei confronti di soggetti non obbligati che avevano facoltativamente eletto domicilio digitale (in INAD o speciale), qualora la notificazione a mezzo PEC nei loro confronti non sia risultata possibile o non abbia avuto esito positivo, per qualsivoglia causa, sia essa imputabile o meno al destinatario;
c) nei confronti di soggetti obbligati a dotarsi di domicilio digitale nei cui confronti la notificazione a mezzo PEC non possa essere eseguita o non abbia esito positivo per causa NON imputabile al destinatario.
In tali casi, ai sensi dell'art. 137, comma 7, c.p.c. e dell'art. 3-ter, comma 3, della L. 53/1994, l'avvocato è tenuto a rendere dichiarazione all'ufficiale giudiziario che può avere ad oggetto, alternativamente: l'insussistenza in capo al destinatario dell'obbligo di dotarsi di domicilio digitale e l'assenza di un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, ovvero la circostanza che la notificazione a mezzo PEC non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo. Tale dichiarazione presuppone che siano stati preventivamente effettuati i necessari controlli sui pubblici elenchi (INI-PEC, INAD, ReGIndE, Indice PA).
Si sottolinea che la dichiarazione ex art. 137, comma 7, c.p.c. non può mai avere ad oggetto l'inesistenza di un indirizzo PEC di soggetti obbligati a dotarsene: per tali soggetti, come illustrato al punto 3, la via è esclusivamente il deposito nell'area web del Portale dei Servizi Telematici.
5. Invito al ricorso alla notificazione a mezzo posta in proprio
Indipendentemente da quanto precede, e quale ulteriore strumento per deflazionare le richieste all'U.N.E.P., si invitano tutti i Colleghi — per i casi in cui la notificazione analogica sia consentita — a ricorrere alla notificazione a mezzo posta in proprio ai sensi dell'art. 1 della L. 53/1994, per tutti gli atti NON esenti per i quali tale modalità sia consentita dalla legge. Ciò al fine di ridurre l'aggravio sull'Ufficio che, nelle attuali condizioni di organico, non è in grado di garantire i consueti tempi di evasione delle richieste.
Si ricorda che la notificazione a mezzo posta in proprio richiede l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 7 della L. 53/1994. La grande maggioranza dei Colleghi ne è già munita; coloro che non lo fossero possono richiederla in qualsiasi momento.
6. Collaborazione con l'U.N.E.P. per i depositi telematici
Si comunica infine che l'Ordine sta attivamente collaborando con l'U.N.E.P. di Brescia per il definitivo avvio dei depositi telematici presso l'Ufficio, in ordine ai quali verranno a breve emanate apposite linee guida e organizzati specifici momenti formativi dedicati ai Colleghi.
Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brescia