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Attivazione INAD - Indice Nazionale dei Domicili Digitali

03/07/2023

Si pubblica l’informativa pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense con riguardo all’attivazione dell’Indice Nazionale dei Domicili Digitali - INAD istituito dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 6-quater) che entrerà in funzione il 6 luglio prossimo.
 
Le implicazioni per gli avvocati sono duplici.
 
In primo luogo nell’INAD sono stati automaticamente riversati i domicili digitali già da noi utilizzati (si tratta degli indirizzi PEC comunicati all’Ordine) che, quindi, verranno d’ora in poi impiegati dalla P.A. per recapitarci qualsiasi comunicazione/notificazione anche di natura personale. Per chi preferisse differenziare tra domicilio digitale professionale e personale è possibile farlo, in sede di prima applicazione entro il 5 luglio prossimo, accedendo al portale Domicilio Digitale e registrando un diverso indirizzo PEC, successivamente lo si potrà fare con le ordinarie funzionalità di aggiornamento del domicilio digitale. Inutile dire che il nuovo domicilio digitale non inciderà su quello professionale già registrato nell’albo, che continuerà a rimanere efficace anche ai fini dell’iscrizione al Registro Nazionale degli Indirizzi Elettronici necessaria per poter operare con gli strumenti del Processo Telematico. Il nuovo domicilio digitale non dovrà essere comunicato all’Ordine e dovrà essere esclusiva cura dell’avvocato mantenerlo attivo e funzionale.
 
In secondo luogo l’attivazione dal 6 luglio 2023 dell’INAD influisce sulle verifiche che l’avvocato è tenuto ad effettuare in funzione dell’obbligo di notificazione a mezzo PEC degli atti civili e stragiudiziali introdotto dalla Riforma Cartabia con il nuovo art.3-ter L.53/1994. Prima di procedere alla notificazione ad una persona fisica o agli altri soggetti elencati nell’art.6-quater CAD, sarà necessario consultare l’INAD per accertarsi dell’eventuale elezione di un domicilio digitale da parte del destinatario. Qualora il domicilio digitale fosse stato eletto si dovrà procedere obbligatoriamente alla notificazione a mezzo PEC, diversamente, dato atto dell’impossibilità di procedere con tale modalità di notificazione, si potrà effettuare la notificazione con modalità analogiche, sia in proprio che a mezzo ufficiale giudiziario.

 

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