ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

Ordine degli Avvocati di Brescia

P.IVA / C.F. 00887710176

Via S. Martino della Battaglia, 18 25121 - Brescia

Scuola forense Brescia Scuola forense Brescia

Scuola forense

Statuto

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Statuto

Articolo 1 - Istituzioni e funzioni

1.1. La Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Brescia (“Scuola Forense di Brescia”) è stata costituita, ai sensi dell’art. 29 comma 1 lett. c) della legge 31.12.2012, n.247 (“Legge Professionale”), con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia del 25 gennaio 2016 ed esercita le proprie funzioni in conformità alle previsioni della Legge Professionale, del Regolamento 20 giugno  2014, n. 3 del Consiglio Nazionale Forense (“Regolamento Scuole Forensi”) e del presente Statuto.

 

1.2. In conformitàa quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento Scuole Forensi, la Scuola Forense di Brescia, in particolare:
(a) organizza i corsi di formazione per l'accesso alla professione di cui all'art.43 della Legge Professionale;
(b) organizza attività volte alla formazione continua di cui all’art. 11 della Legge Professionale, che integrano gli eventi formativi promossi e organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, di cui all’art. 29, comma 1, lett. d) della Legge Professionale;(c) può concorrere all’organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista, di cui all'art. 9, comma 3 della Legge Professionale, secondo le previsioni delle convenzioni che siano stipulate tra il Consiglio dell'Ordine e i Dipartimenti di Giurisprudenza;
(d) può organizzare corsi di preparazione alle prove selettive per il conseguimento dell'abilitazione per il patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori, dei corsi per l’iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio, nonché corsi funzionali all’iscrizione degli avvocati in  elenchi che presuppongano una specifica formazione.

 

1.3. La Scuola Forense di Brescia, in conformità alle previsioni dell’art. 11 comma IV della Legge Professionale, non svolge attività commerciale né ha scopo di lucro.

Articolo 2 - Sede

2.1. La Scuola Forense ha sede presso il Consiglio dell'Ordine di Brescia.

Articolo 3 - Sostegno alle attività della Scuola Forense

3.1. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia assicura alla Scuola Forense le risorse economiche e la fruizione dei servizi di ssegreteria necessari a garantire lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 1 dello Statuto.

 

3.2. La Scuola Forense di Brescia fornisce al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia proposte circa le risorse economiche da destinare e informazioni inerenti all’impiego delle risorse economiche destinate al sostegno della Scuola Forense.

 

3.3. Al fine di consentire alla Scuola Forense di Brescia la pianificazione delle attività formative, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia comunica entro la fine di ogni anno l’entità delle risorse economiche che intende destinare nell’anno successivo al sostegno delle attività della Scuola Forense di Brescia.

 

3.4. La Scuola Forense, con riferimento alle attività che organizza, determina se e in quale misura richiedere ai frequentatori di corsi o eventi formativi contributi economici, in conformità alle finalità non lucrative della Scuola, con facoltà di diversificare motivatamente, anche fino ad eliminarli, i contributi richiesti, ad esempio per età, merito, condizioni economiche dei frequentatori.

 

3.5. Eventuali differenze positive tra costi e contributi raccolti in relazione ad attività organizzate dalla Scuola saranno destinate al sostegno di ulteriori attività della Scuola.

Articolo 4 - Organi della Scuola Forense

4.1. Sono organi necessari della Scuola Forense di Brescia:
a) il Direttore della Scuola;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Comitato Scientifico.

 

4.2. Il Direttore, i componenti del Consiglio Direttivo e i componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio dell’Ordine con apposita delibera e rimangono in carica fino a quando rimane in carica il Consiglio dell’Ordine che li ha nominati, provvedendo in ogni caso al disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento degli organi nominati dal Consiglio neoeletto.

 

4.3. Il Direttore della Scuola rappresenta la Scuola, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico, dei quali è membro di diritto, cura i rapporti con il Consiglio dell’Ordine, con la Scuola Superiore dell’Avvocatura, con l’Università, attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

 

4.4. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di cinque membri, scelti tra avvocati di adeguata competenza ed esperienza iscritti all’albo tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Brescia, incluso il Direttore che lo presiede.

 

4.5. Il Consiglio Direttivo svolge funzioni di gestione della Scuola Forense, organizzando e determinando le attività da svolgere tra quelle indicate all’art. 1. Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attività o settori di attività ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo, i quali, in tal caso, riferiscono al Consiglio Direttivo sull’esercizio delle deleghe ricevute.

 

4.6. Il Consiglio Direttivo si avvaledella consulenza del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico è composto da un numero di componenti compreso tra 5 e 7, incluso il Direttore della Scuola, che lo presiede, scelti tra avvocati e docenti universitari di riconosciuta competenza ed esperienza.

 

4.7. Il  Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico sono convocati dal Direttore o su richiesta di almeno due componenti dell’organo da convocare. Il Comitato Scientifico e  il Consiglio Direttivo possono riunirsi, anche congiuntamente, presso la sede della Scuola o, se la maggioranza dei componenti dell’organo convocato non si oppone, in qualsiasi altro luogo. L’intervento alle riunioni è consentito anche con mezzi di telecomunicazione. Le riunioni sono presiedute dal Direttore, o, in caso di assenza, dal più anziano componente dell’organo che si riunisce.

 

4.8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico sono assunte a maggioranza dei componenti presenti alla riunione e possono essere assunte anche mediante consenso della maggioranza dei componenti espresso con atto sottoscritto da tutti i componenti, inclusi i componenti dissenzienti rispetto alla decisione assunta. L’espressione di  dissenso non deve essere necessariamente motivata.

Articolo 5 - Organizzazione delle attività formative

5.1. La Scuola Forense provvede all’organizzazione delle attività formative perseguendo un’elevata qualità dell'offerta formativa e privilegiando l’organizzazione di corsi, seminari ed eventi formativi di approfondimento, al fine di:
(a) Concorrere al raggiungimento degli obiettivi formativi necessari per l’accesso alla professione o, a seconda delle finalità dell’attività formativa, al conseguimento di titoli specialistici o per l’iscrizione in elenchi;
(b) promuovere l’arricchimento culturale dell’avvocatura bresciana, sia come sviluppo di saperi e abilità professionali, sia come consapevolezza del ruolo dell’avvocato nella giurisdizione e nella tutela dei diritti.

 

5.2. Il Consiglio Direttivo, anche avvalendosi della consulenza del Comitato Scientifico, provvede alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, altri esperti in materie giuridiche o comunque funzionali agli obiettivi formativi perseguiti.

 

5.3. Il Consiglio Direttivo propone al Consiglio dell’Ordine l’accreditamento delle attività formative organizzate – incluse quelle organizzate in collaborazione con altri soggetti -determinando i crediti formativi da attribuire a frequentatori e docenti in applicazione delle previsioni del Regolamento 16 luglio 2014, n. 6 del Consiglio Nazionale Forense (“Regolamento Formazione”). Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia, nel caso in cui non accolga la proposta, ne comunica la motivazione alla Scuola Forense di Brescia.

 

5.4. Al fine di coordinare le rispettive funzioni e attività, la Scuola Forense e il Consiglio dell’Ordine scambiano periodicamente informazioni sulle attività formative programmate dalla Scuola Forense, dal Consiglio dell’Ordine e da altri soggetti che abbiano richiesto al Consiglio dell’Ordine l’accreditamento di eventi formativi ai sensi del Regolamento Formazione.

Articolo 6 - Patrocinio

6.1. Si intende per patrocinio della Scuola Forense di Brescia (“Patrocinio della Scuola”) il riconoscimento, da parte della Scuola Forense, del particolare valore scientifico e/o culturale  e/o formativo di iniziative promosse da soggetti pubblici e privati aventi ad oggetto la cultura giuridica, la formazione giuridica, professionalità e il ruolo, anche sociale, degli avvocati.

6.2. Il Patrocinio della Scuola è concesso esclusivamente a titolo gratuito, con deliberazione del Consiglio Direttivo.

 

6.3. Il Direttore della Scuola comunica al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia le deliberazioni di concessione del Patrocinio della Scuola prima di darne notizia ai richiedenti.

Articolo 7 - Disposizioni finali

7.1. La Scuola Forense di Brescia può essere sciolta con deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia che stabilirà contestualmente le modalità con le quali portare a termine le attività in corso.

 

7.2. Per ogni aspetto non disciplinato dallo Statuto troveranno applicazione le leggi e i regolamenti vigenti pro tempore.

 

Brescia, 14 gennaio 2020