ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

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Ordine degli Avvocati di Brescia

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Via S. Martino della Battaglia, 18 25121 - Brescia

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Gratuito patrocinio

Patrocinio a spese dello Stato

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Patrocinio a spese dello Stato

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa.
Esso consente ai cittadini non abbienti, al fine di essere rappresentati in giudizio sia per agire che per difendersi, di poter nominare un avvocato e farsi assistere a spese dello Stato.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti etc.); esso vale anche nel processo penale.
Condizione per essere ammessi al patrocinio a spese dello stato è quella di essere titolari, in linea generale, di un reddito annuo imponibile, secondo l'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 12.838,01 (decreto Ministero di Giustizia 10.05.2023 pubblicato sulla G.U. del 6.06.2023).

Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere richiesta in ogni stato e grado del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate e incidentali connesse.

 

E' necessario presentare una autonoma richiesta di ammissione:

  • nella fase di esecuzione della pena
  • nel procedimento di revisione
  • nei processi di revoca e opposizione di terzo
  • nei processi per l’applicazione di misure di sicurezza e prevenzione e in quelli di competenza del magistrato di sorveglianza.

 

Il beneficio è escluso:

  • nei procedimenti penali per reati di evasione di imposte
  • se il richiedente è assistito da più di un difensore
  • per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa o connessi al traffico di tabacchi e stupefacenti.

Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

La domanda di ammissione si presenta presso l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:

  • alla cancellerie del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
  • alla cancellerie del giudice che procede;
  • alla cancellerie del giudice che ha emesso il provvedimento in caso di impugnazione presso la Corte di Cassazione.