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Newsletter n. 3/2022

La mediazione familiare

E’ attivo presso la Camera di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Brescia il servizio di mediazione familiare; Colleghi appositamente formati sono disponibili a condurre un percorso rivolto alle coppie che stanno affrontando la separazione, il divorzio o la fine della convivenza.
Il servizio è rivolto altresì a genitori già separati che desiderano un aiuto per migliorare la comunicazione e riorganizzare legami familiari e endofamiliari, ed in generale a componenti di un nucleo familiare che si trovino ad affrontare un conflitto tra di loro.
Il percorso non consiste in una terapia di coppia e viene svolto in collaborazione con i legali di ciascuna parte, in un ambiente protetto e riservato. L’obiettivo del mediatore familiare, figura terza ed imparziale tenuta al segreto professionale, è aiutare la coppia a gestire il conflitto presente tra essa al fine di raggiungere accordi che saranno poi portati ai rispettivi legali, in un’ottica di massima tutela dei minori inevitabilmente coinvolti nella crisi che stanno affrontando i propri i genitori.
Per quanto concerne i costi, le modalità di conferimento dell’incarico e altre informazioni si rimanda alla pagina del sito dell’Ordine degli Avvocati: https://www.ordineavvocatibrescia.it/camera-di-conciliazione/mediazione-familiare.
Ogni lunedì dalle ore 14.00 alle 15.00 è inoltre attivo, previo appuntamento, uno sportello informativo, in cui le parti o i legali interessati potranno rivolgere ad un mediatore familiare le proprie domande e perplessità.
La richiesta di intraprendere il percorso, che prevede un minimo di 4/5 incontri fino ad un massimo di 10, può essere presentata all’Ordine degli Avvocati sia in modalità telematica che cartacea, con l’aiuto del proprio legale di fiducia.
La collaborazione tra Colleghi per tentare di addivenire a soluzioni condivise in un’ottica di tutela dei minori è indubbiamente una delle tante sfaccettature di quella “funzione sociale” della professione di avvocato richiamata nel nostro giuramento; il fine ultimo è lavorare insieme per un miglioramento della qualità delle relazioni, seppur conflittuali, e favorire una crescita il più possibile serena dei bambini che costruiranno la società di domani.
 
La Camera di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Brescia

Le ragioni dell’astensione del 27 e 28 giugno 2022 degli avvocati penalisti

Il 27 e 28 giugno 2022 gli avvocati penalisti bresciani hanno partecipato all’astensione dalle udienze indetta dall’Unione delle camere penali italiane.
La manifestazione di protesta ha avuto lo scopo di sottolineare come sia divenuto ormai inaccettabile il progressivo e inesorabile declino del principio di immediatezza, che regola - o dovrebbe regolare ex art. 525 c.p.p. - l’assunzione della prova nel processo penale.
Un declino da ultimo segnato dalla sentenza della Corte costituzionale 29 maggio 2019, n. 132, con la quale il legislatore è stato sollecitato a prevedere «ragionevoli deroghe alla regola dell’identità tra giudice avanti al quale si forma la prova e giudice che decide».
È stata abbandonata l’impronta garantistica, invece impressa oltre un decennio fa, sempre dalla Consulta, con la sentenza n. 317 del 2009; se, allora, è stato affermato che «il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del procedimento non (potessero) entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento», poiché un deficit di garanzie avrebbe reso il processo penale non conforme a Costituzione, indipendentemente da quale fosse la sua durata, oggi, il Giudice delle leggi ha radicalmente mutato prospettiva, andando a privilegiare un’ottica utilitaristica dell’ordito processuale a discapito delle garanzie che l’ordinamento riconosce all’imputato.
Una garanzia, quella dell’immediatezza, la cui centralità è testimoniata anche dalla peculiare circostanza che la previsione di cui all’art. 525 co. 2 c.p.p. – ossia che alla deliberazione della sentenza concorrano gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento – è l’unica ipotesi per la quale il codice di rito prevede esplicitamente il carattere assoluto, vale a dire radicale, dell’eventuale violazione.
Ciò poiché il rapporto diretto tra il giudicante e la fonte di prova non è affare da poco; la percezione immediata e senza filtri della testimonianza, della deposizione del consulente tecnico, dell’esame delle parti etc. è requisito indefettibile d’un processo che voglia definirsi “giusto” e, con esso, d’una sentenza che voglia essere in egual modo aggettivata.
I meccanismi sostitutivi – quali, a titolo esemplificativo, la mera lettura delle stenotipie – non godono di quella pienezza della cognizione giudiziale che appartiene solo ed esclusivamente a colui che assiste, de visu, all’assunzione del mezzo di prova. La prova testimoniale non si riduce, infatti, al contenuto della dichiarazione, ma è strumento complesso, dove anche il contegno – per utilizzare un termine ampio e onnicomprensivo – dell’escusso ha una sua specifica rilevanza ai fini della formazione del convincimento del singolo giudicante. E i tratti non verbali della deposizione perdono ogni loro valenza se il mezzo di prova si risolve in una mera trasposizione meccanografica della testimonianza.
Proprio tale tratto personologico del mezzo di prova dichiarativo è quello che rende il principio di immediatezza un valore che si affianca alla ragionevole durata del processo, poiché solo una stretta contiguità temporale consente di addivenire ad un pronunciamento giudiziale che tiene pienamente in considerazione la struttura complessa della fonte di prova. Invece, i due principi sono tra loro considerati quasi antitetici; la sostituzione di un giudice, che peraltro l’imputato subisce, e il conseguente diritto alla ripetizione dell’atto istruttorio viene ad essere un ostacolo alla celere definizione della vicenda giudiziaria, quasi che la ragionevole durata del processo rappresenti un diritto dello Stato, anziché, anch’esso, un diritto dell’imputato.
Il problema è effettivo, ma la soluzione non può certamente essere la compressione delle garanzie, quanto, piuttosto, l’adozione di rimedi strutturali, capaci di ovviare agli inconvenienti evidenziati.
Va, infine, segnalato come la “riforma Cartabia” intervenga sul punto, recependo le sollecitazioni pervenute dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 132 del 2019; contiene, all’art. 11 lett. d), due diverse criteri: da un lato, «prevedere che, nell’ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta». Dall’altro lato, «stabilire che, quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze».
Se le videoregistrazioni identificano uno dei rimedi compensativi della compressione del diritto dell’imputato, già legittimati dalla Corte di Strasburgo, il primo criterio di delega è esercizio della legittimazione del legislatore – riconosciuta, questa, dalla Consulta - a prevedere, nei limiti della ragionevolezza, possibili modulazioni del diritto medesimo.
Al di là delle possibili frizioni che potrebbero venire a crearsi tra la condizione della «richiesta di parte» alla rinnovazione della prova dibattimentale e la nullità assoluta riconosciuta dall’art. 525 co. 2 c.p.p. – in quanto tale, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del processo – ciò che l’esperienza trentennale ha insegnato è che la prassi giudiziaria è in grado di alterare la dimensione ideale dei principi e delle regole del processo, sicché i penalisti italiani e bresciani non potranno che continuare a opporsi a qualsivoglia inaccettabile minimizzazione delle garanzie e dell’etica del rito penale.
 
Il Direttivo della CPLO “Giuseppe Frigo” – Sezione di Brescia

Notizie dal Consiglio distrettuale di disciplina forense del distretto di Brescia

Il 2/2/2013 è entrata in vigore la nuova legge professionale forense (legge 247/12), che fra le altre novità ha tolto ai Consigli dell’Ordine (COA) la funzione disciplinare. Tale funzione è stata assegnata al Consiglio distrettuale di disciplina forense (CDD), che è una emanazione del COA (i membri sono eletti dai consiglieri dell’Ordine), ma ne è indipendente.
Il procedimento disciplinare si svolge quando un avvocato è accusato di aver violato il codice deontologico forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense (quello attuale è in vigore dal 15/12/2014).
Il CDD è composto da colleghi che rappresentano una quota degli iscritti di ciascun ordine, ed ha natura distrettuale cioè corrispondente ai distretti di corte d’appello. Il CDD di Brescia esercita la giurisdizione disciplinare sugli iscritti degli ordini di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova.
Il funzionamento del CDD (regolato dalla legge professionale forense e dal regolamento n. 2/2014 del Consiglio Nazionale Forense) prevede che l’incolpato (cioè l’avvocato contro il quale è stato presentato un esposto) venga giudicato da consiglieri appartenenti ad ordini diversi dal suo. Perciò le sezioni del CDD sono strutturate in modo da garantire che ogni incolpato venga giudicato da consiglieri non appartenenti al suo ordine.
Allo stesso modo, nella assemblea plenaria i consiglieri, ad esempio, di Brescia non hanno diritto di voto rispetto agli esposti presentati contro avvocati bresciani, e così via. In passato, invece, gli avvocati di un foro venivano giudicati dal COA dello stesso foro, il che poteva creare un certo condizionamento ed anche qualche sospetto di favoritismo (o di atteggiamento persecutorio), che invece nell’attuale esperienza del CDD non si registrano.
Quando viene presentato un esposto (che si presenta sempre al COA), l’avvocato “incolpato” viene invitato a presentare le sue osservazioni ed il fascicolo viene trasmesso al CDD.
Di seguito il presidente o vicepresidente del CDD (a seconda del foro di appartenenza dell’incolpato) porta il fascicolo nell’assemblea plenaria, che decide se il caso meriti approfondimento o se meriti di essere archiviato.
Nella prima ipotesi, viene deliberata l’apertura della fase istruttoria preliminare, che prevede la nomina di un istruttore e di una sezione giudicante composta da cinque membri. Anche in questa fase l’incolpato ha facoltà di presentare difese e documenti, nonché di essere ascoltato.
Terminata l’istruttoria, il consigliere istruttore presenta una relazione in cui chiede, a seconda dei casi, l’archiviazione o l’approvazione del capo di incolpazione. L’incolpato viene informato di ciò e, se viene approvata l’incolpazione, ha facoltà di presentare ulteriori difese e documenti e di chiedere l’audizione.
Segue nuova verifica da parte dell’istruttore, all’esito della quale quest’ultimo presenta una nuova relazione in cui chiede, a seconda dei casi, l’archiviazione o la citazione a giudizio dell’incolpato.
Naturalmente sulle richieste dell’istruttore decide la sezione, composta come detto da cinque membri.
Se viene deliberata la citazione a giudizio, il presidente del CDD fissa la data del dibattimento che si svolgerà dinanzi alla stessa sezione (senza la partecipazione dell’istruttore). Il dibattimento si svolge poi con modalità simili al dibattimento penale, ma in forma molto più elastica trattandosi in realtà di un procedimento amministrativo.
All’esito del dibattimento la sezione, a seconda dei casi, delibera il non luogo a provvedimento disciplinare (l’equivalente dell’assoluzione) o infligge la sanzione disciplinare (avvertimento, censura, sospensione, radiazione).
In tutti i casi ritenuti lievi e scusabili (e in tutte le predette fasi procedimentali) può essere deliberato il richiamo verbale (che non è una sanzione disciplinare, ma presuppone comunque la fondatezza del rilievo deontologico).
Contro le decisioni della sezione è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense, a seconda di casi, da parte dell’incolpato, del COA di appartenenza o del Procuratore della Repubblica.
L’attuale CDD di Brescia ha iniziato ad operare nel 2015 ed è stato rinnovato nel 2018. Le statistiche sono aggiornate a dicembre 2021. In tale periodo il CDD di Brescia ha preso in carico 2870 procedimenti (di cui oltre 500 “ereditati” dai COA).
Di questi, circa 1200 procedimenti sono stati archiviati in assemblea plenaria, mentre circa 160 sono stati archiviati dalle sezioni. Circa 150 procedimenti sono stati definiti con l’applicazione del richiamo verbale.
Sono stati deliberati circa 430 capi di incolpazione e sono stati definiti in dibattimento 236 procedimenti, di cui 35 proscioglimenti, 35 richiami verbali, 45 avvertimenti, 61 censure, 60 sospensioni e 2 radiazioni.
Come si vede, i casi scrutinati sono numerosi e rendono la misura dell’impegno profuso dai consiglieri e della straordinaria efficienza organizzativa dimostrata dal presidente e dai suoi collaboratori.
Il corretto funzionamento del CDD, che gli attuali componenti hanno saputo realizzare nei trascorsi primi otto anni di attività, garantisce l’autonomia disciplinare dell’avvocatura (rispetto al pericolo di ingerenze esterne) e soprattutto è uno strumento per sostenere tutti quegli avvocati che si impegnano a lavorare con professionalità e correttezza, tutelandoli sia dalle accuse infondate e strumentali (dei clienti, dei terzi o degli stessi colleghi) sia dal pericolo di essere accomunati a quegli altri colleghi che, invece, purtroppo non osservano l’etica professionale.

Il Consiglio distrettuale di disciplina forense del distretto di Brescia

OIAD - Osservatorio internazionale di avvocati in pericolo

Il 20 maggio 2022 si è tenuta a Roma l’assemblea generale dell’O.I.A.D., nel corso della quale, prima, si sono discussi molti dei temi cari all’osservatorio internazionale, di cui il nostro Ordine è membro sin dalla costituzione e, poi, si è proceduto all’individuazione della nuova presidenza francese per l’anno 2022/2023.
In calce troverete il collegamento al sito dell’O.I.A.D. dove è possibile reperire informazioni relative ai principali casi seguiti oltre a molte interessanti notizie.


Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia

 

O.I.A.D.

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Per ogni contributo e suggerimento, è attiva la casella mail biblioteca@ordineavvocatibrescia.it

Brescia, 29 luglio 2022

Ordine degli Avvocati di Brescia

Via S. Martino della Battaglia, 18 25121 - Brescia | 00887710176

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