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Newsletter n. 2/2022

Tavolo sfratti: aggiornamento

È opportuno fare il punto sulla situazione concernente gli sfratti, con particolare riferimento alla prassi del cosiddetto “Tavolo Sfratti” coordinato dalla Prefettura, tema che coinvolge molti Colleghi alle prese con esecuzioni per il rilascio di immobili ad uso abitativo.
Per una migliore comprensione dell’argomento, forniamo una breve ricostruzione: è piuttosto risalente la prassi di convocare il cosiddetto “Tavolo Sfratti”, che è una sorta di coordinamento presso la Prefettura di Forze dell’Ordine, Ufficiale Giudiziario, Comune-Servizi Sociali e proprietà, con la partecipazione di soggetti non istituzionali (associazione “Diritti per Tutti” o simili).
In sostanza, nel corso dell’esecuzione (e dopo il primo accesso), il funzionario prefettizio cerca di stimolare un accordo che preveda il rilascio spontaneo dell’immobile a fronte della ricerca di soluzioni abitative da parte dei servizi sociali del Comune. Solo nei casi in cui il conduttore non rispetti anche il nuovo termine per il rilascio, concordato di concerto con la prefettura, quest’ultima autorizza l’intervento della forza pubblica.
Nonostante tale prassi, sino al 2017, l’Ufficiale Giudiziario nei casi previsti dalla legge e secondo i suoi poteri (artt. 608 e 513 cpc) chiedeva con una certa autonomia l’intervento della forza pubblica in sede di sfratto (mai, comunque, al primo accesso), laddove vi sia resistenza da parte dell’esecutato, rivolgendosi alle locali caserme dei CC (ad eccezione del capoluogo).
Con le “Linee Guida” del 10 marzo 2017, documento sottoscritto presso la Prefettura da tutti i soggetti istituzionali coinvolti, compreso l’Ordine degli Avvocati, finalizzato alla regolamentazione e graduazione della concessione della forza pubblica nei soli casi di fragilità sociale (o cosiddetta “morosità incolpevole”, presenza di minori, anziani, infermi nell’immobile), il “Tavolo Sfratti” è stato istituzionalizzato.
Da allora l’Ufficiale Giudiziario non può più fissare autonomamente l’accesso con la forza pubblica, ma deve acquisire informazioni, accertare la situazione degli esecutati e rinviare l’accesso per consentire l’attivazione del cosiddetto “Tavolo Sfratti” presso la Prefettura ove le parti, con l’intervento dei servizi sociali, cercano di trovare una soluzione abitativa o un rilascio concordato dell’immobile.
Solo successivamente ed in casi residuali viene concessa la forza pubblica.
Nonostante la bontà dell’intento, da subito l’Ordine ha segnalato, con ripetute missive alla Prefettura, interpretazioni e prassi del tutto fuorvianti, tra le quali:
•    indiscriminati rinvii per la convocazione del “tavolo sfratti” in situazioni del tutto diverse da quelle originariamente previste;
•    sistematici e mancati riscontri da parte della Prefettura in ordine alla convocazione del Tavolo. Accade quasi sempre che a pochi giorni dal secondo accesso non si abbia notizia della convocazione, il che costringe le parti ad ulteriori rinvii, ed una procedura inutile e farraginosa;
•    impossibilità per l’Ufficiale Giudiziario di acquisire informazioni e comunque di disporre delle forze dell’ordine locali (CC) specie nei piccoli centri.
 
L’Ordine si è prestato nel biennio 2017/2019, nonostante le molte segnalazioni e proteste degli iscritti, ad incontri periodici nei quali venivano portati istanze e suggerimenti, privi di concreto riscontro.
Dal 4.10.2019 al giugno 2021 l’Ordine non è mai stato coinvolto nonostante si sia appreso che si sono tenute riunioni presso la Prefettura che vedevano coinvolti le Forze dell’Ordine, il rappresentante dell’UNEP e dell’Ufficio Casa del Comune di Brescia.
Vi è stata una ferma protesta e segnalazioni del giugno 2021 - luglio 2021 indirizzate anche al Presidente della Corte d’Appello che hanno portato a rassicurazioni generiche di uno snellimento della procedura (dott. Frizzante da parte della Prefettura) e di un’attenzione da parte della Corte (dott.ssa Cantù, su delega del Presidente dott. Castelli), ma la situazione sopra descritta è immutata e forse peggiorata.
Vi è uno spaventoso arretrato derivante dalla normativa emergenziale (blocco degli sfratti sino al 31.12.2021), ed una situazione, ben descritta anche nella comunicazione Unep a firma del dott. Trocino del 18.2.2021 che si è condivisa nel merito, del tutto inaccettabile (tempistiche di convocazione dei “tavoli sfratti”, comunicazioni tra Unep e Prefettura prive di riscontro,  rinvii del tutto inutili di 60 o 120 giorni, senza che la parte istante sia minimamente coinvolta si giunge al giorno antecedente al rinvio, dopo aver concordato con la parte istante l’orario dell’accesso e predisposto per l’eventuale apertura forzata, senza nessuna comunicazione, di alcun tipo, da parte della Prefettura).
La situazione è del tutto inaccettabile per l’avvocatura e per coloro che hanno ottenuto provvedimenti di convalida per gravissime ed ingiustificate morosità da oltre due anni (e quindi anche per molteplici situazioni per nulla connesse all’emergenza COVID), che si somma allo stallo dovuto dalla normativa processuale emergenziale e a interpretazioni giurisprudenziali del tutto opinabili che rendono inattuabili persino i più semplici procedimenti di sfratto per morosità commerciale, ipotesi del tutto diversa dalla morosità abitativa.
Si ribadisce che sino ad oggi segnalazioni e proposte dia da parte dell’UNEP che da parte nostra sono inascoltate e disattese, e continuiamo a registrare vibrate proteste degli iscritti che ci riportano interpretazioni arbitrarie e soggettive delle norme e in ogni caso l’assoluta disorganizzazione e mancanza di programmazione nelle convocazioni al “Tavolo”, con conseguente rinvio plurimo dell’accesso dell’Ufficiale Giudiziario, oltre alla presenza sia al tavolo che in sede di accesso di rappresentanti di associazioni che assumono atteggiamenti non consoni ed alcune volte intimidatori nei confronti del proprietario dell’immobile.
Dobbiamo però registrare un recentissimo sviluppo che consideriamo positivo: lo scorso 28.2.2022 in Prefettura si è tenuta una riunione, su convocazione del nuovo Prefetto dott.ssa Laganà la quale, con atteggiamento particolarmente costruttivo (e critico nei confronti della prassi in essere) ha chiesto ai propri funzionari di rivedere il protocollo recependo nella sostanza gran parte delle nostre osservazioni.
Pur non concordando con l’Ordine il testo delle nuove “Linee Guida”, licenziate il 28 aprile e comunicate il 10 maggio u.s., i funzionari della Prefettura hanno condiviso l’auspicata interpretazione “restrittiva” delle Linee Guida (applicabilità ai soli casi di fragilità sociale conclamata) nonché un adeguato acceleramento nell’evasione delle pratiche accumulate e rimaste inevase per troppo tempo.
Pertanto, il nostro auspicio è che le esecuzioni possano riprendere con un rinnovato spirito di collaborazione, anche con l’UNEP e che venga smaltito l’enorme arretrato.
Rimane fermo l’invito agli iscritti alla segnalazione di eventuali prassi non conformi o illegittime nel corso dell’ esecuzione degli sfratti.
In caso contrario si terrà fermo l’intento già manifestato di recedere dal “Tavolo” e far venir meno la nostra presenza istituzionale, revocando la nostra adesione alle “Linee Guida” per le note ragioni.

 

La crisi da sovraindebitamento

Mai come oggi il sovraindebitamento è uno dei problemi principali dell’economia pubblica e privata, anche perché, non ancora smaltita l’onda lunga della crisi economica conseguente alla pandemia da COVID-19, ci apprestiamo ad affrontare le inevitabili conseguenze economico- finanziarie del conflitto bellico in corso.
La Legge 3/2012 ha introdotto in Italia il principio di composizione della crisi da “sovraindebitamento”, dando il via ad un recupero ragionevole di quanto sia possibile chiedere al debitore. Con tale espressione si fa riferimento a un sistema di istituti, tra loro alternativi, accomunati dall’obiettivo di consentire al soggetto in crisi di liberarsi dal peso dei propri debiti attraverso l’accordo con i creditori, il piano del consumatore, la liquidazione del patrimonio del debitore.
La finalità comune agli istituti è quella di far conseguire al debitore il provvedimento di esdebitazione ovvero la mera inesigibilità dei crediti, mentre il creditore, nel rispetto della par condicio creditorum, otterrà soddisfazione parziale del proprio credito, abbandonando procedure esecutive individuali, che si tradurrebbero in inutili costi a fronte di posizioni di credito divenute di fatto inesigibili per insolvenza del debitore.
Possono accedere a tali procedure, il consumatore, ovvero la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di società, per debiti estranei a quelli sociali; in generale i soggetti non fallibili ossia: l’imprenditore agricolo, l’imprenditore minore, l’imprenditore cessato da oltre un anno, l’erede dell’imprenditore defunto, il socio illimitatamente responsabile, il professionista, l’artista, altri lavoratori autonomi, le associazioni tra professionisti, gli enti privati non commerciali, le start-up innovative.
I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi e ciò sia quando siano conviventi sia quando il sovraindebitamento abbia origine comune.  Per membri della stessa famiglia si intendono il coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla L.76/2016.
Il piano del consumatore è una procedura accessibile unicamente ai soggetti che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Include una rimodulazione del pagamento dei debiti del soggetto ricorrente, anche mediante l’apporto di finanza esterna, che può prevedere la falcidia delle posizioni passive, anche laddove trattasi di contratti di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o di debiti di natura tributaria, nel rispetto della par condicio creditorum e dei privilegi.
L’omologazione della proposta del consumatore sarà ottenuta laddove siano rispettati determinati requisiti di legge e indipendentemente dalla volontà dei creditori.
 L’effetto esdebitatorio (intendendo il piano del consumatore come una novazione che involge integralmente le posizioni di debito) si ha, naturalmente, sino a quando il piano del consumatore venga rispettato, dal momento che il mancato rispetto viene sanzionato con la risoluzione del piano stesso e la riviviscenza delle posizioni di debito nella loro consistenza antecedente, al netto di quanto corrisposto.
Con l’accordo di composizione della crisi debitore e creditori siglano un patto che passa attraverso una proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti che il debitore formula con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi; contrariamente al piano del consumatore, necessita dell’approvazione almeno dei creditori rappresentanti il 60% dei crediti.
L’effetto esdebitatorio è conseguente all’omologa e, in merito, valgono le medesime riflessioni proposte con riferimento al piano del consumatore.
La liquidazione del patrimonio si pone in un’ottica differente rispetto alle procedure sopra oggetto di disamina e in alternativa ad essi.
Con tale procedura il ricorrente mette a disposizione dei creditori il proprio patrimonio nella sua attuale consistenza e i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, dedotte le passività incontrate per la conservazione dei beni medesimi.
Principalmente si tratta di beni immobili, mobili registrati e beni mobili di valore, ma anche la liquidità disponibile al momento dell’apertura e altresì quella che il ricorrente trarrà dalla propria attività lavorativa al netto di un importo determinato in sede di decreto di apertura e ritenuto congruo per soddisfare il fabbisogno del nucleo familiare.
È bene chiarire che ogni attività, anche avente carattere straordinario, che entri nel patrimonio del ricorrente in pendenza di procedura dovrà necessariamente confluire nella massa attiva della liquidazione (per esempio somme introitate dal ricorrente per effetto di successioni mortis causa o per risarcimento extracontrattuale, o ancora per liquidazione da fine rapporto di lavoro). Il patrimonio verrà liquidato per consentire la soddisfazione, sempre nel rispetto della par condicio creditorum e dei privilegi di legge, dei creditori. Per il periodo di 4 anni (termine di durata minima della procedura), il ricorrente dovrà collaborare attivamente con il liquidatore, mettendo a disposizione i propri dati reddituali e patrimoniali, aggiornandoli costantemente e dare la propria disponibilità alla liquidazione del patrimonio. Si tratta senz’altro di un impegno gravoso che del resto è preordinato alla possibilità di ottenere un beneficio altrettanto considerevole,
 che il ricorrente dovrà richiedere con apposita istanza, successivamente al termine della procedura e che sarà valutata dal Tribunale competente
Provvedimento che appare essere quindi un vero e proprio beneficio concesso al ricorrente a determinate condizioni e a titolo premiale per l’essersi sottoposto ad una procedura che comporta un sacrificio indiscutibile e dal quale deriva un altrettanto indiscusso beneficio per i creditori, piccolo o grande che sia.
Beneficio di natura straordinaria per la persona fisica meritevole che non abbia alcuna utilità da offrire in pagamento ai creditori è l’esdebitazione del debitore incapiente.
E’possibile ricorrervi, al di fuori di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, in presenza di precisi requisiti, presentando domanda all’OCC.
L’Ordine degli Avvocati di Brescia ha costituito nel 2018 l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, organismo che ha sede presso la sede dell’Ordine e ha lì la propria segreteria; le procedure vengono assegnate a rotazione agli attuali 81 gestori iscritti, che sono colleghi che hanno maturato i requisiti di legge e che con cadenza biennale si aggiornano frequentando un corso di 40 ore.
Per le procedure da sovraindebitamento non è prevista la difesa tecnica; è tuttavia consigliabile che il debitore decida di farsi affiancare da un legale di propria fiducia, trattandosi di materia tecnica. L’Avvocato potrà essere un valido aiuto per il debitore nel rapportarsi con il gestore, al momento del deposito del piano in Tribunale per l’omologa. e nel valutare tempestivamente la sussistenza di eventuali motivi di impugnazione di provvedimenti di rigetto dell’omologa del piano.
Presso la sede dell’Ordine è aperto a pubblico e colleghi uno sportello informativo volto a fornire informazioni che consentano di valutare quali siano le concrete possibilità di accesso ad una delle procedure descritte e allargare ulteriormente il set di strumenti che il professionista ha oggi per affrontare la “crisi” su diversi livelli, dal privato alla grande impresa in crisi.
 
il Consiglio Direttivo dell’Organismo di Composizione della Crisi

Formazione continua e Scuola forense

FORMAZIONE CONTINUA

Sono previsti inoltre i seguenti incontri:
 
- 13 maggio 2022 ore 14.30
La gestione delle frontiere nell'Unione Europea: il sistema di informazione Schengen alla prova dei fatti, webinar su Zoom, iscrizioni tramite Sfera;
- 17 maggio 2022 ore 14.00
La Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea – Principi e diritti della Carta e loro efficacia diretta, webinar su Zoom, iscrizioni tramite Sfera;
- 24 maggio 2022 ore 14.00
La Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea – L’utilizzo della Carta dei diritti fondamentali della UE da parte dell’operatore del diritto, webinar su Zoom, iscrizioni tramite Sfera;
- 27 maggio 2022 ore 14.30
L’intelligenza artificiale e driveless car (titolo provvisorio), webinar su Zoom, prossimamente pubblicato su Sfera.
 
 
SCUOLA FORENSE
 
Si segnala che il 5 maggio è stato avviato il Corso di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, obbligatorio per i praticanti iscritti dopo il 1° aprile 2022 e aperto a tutti i praticanti iscritti.

Per il programma e la scheda di iscrizione cliccare qui

XXXV Congresso Nazionale Forense

Si segnala che il 6 - 7 - 8 ottobre 2022 avrà luogo a Lecce il XXXV Congresso Nazionale Forense, il quale è “la massima assise dell’avvocatura italiana”, sui seguenti argomenti:
 
-       un nuovo ordinamento per un’Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali;
-       l’attuazione delle riforme e gli effetti, anche economici, sull’esercizio della professione;
-       giustizia predittiva e salvaguardia del “giusto processo”. Il ruolo e le nuove competenze degli avvocati nella tendenziale automazione della decisione giudiziaria.
 
Al fine di presentare e discutere i temi in programma è stata convocata l’Assemblea degli iscritti, in prima convocazione, per giovedì 19 maggio 2022 alle ore 9.00 e, in seconda convocazione, per martedì 24 maggio 2022 alle ore 16.00 presso la sede dell’Ordine degli avvocati di Brescia, via San Martino della Battaglia 18.
Secondo il regolamento congressuale, l’Ordine degli avvocati di Brescia avrà quali delegati al congresso nazionale il presidente e sei avvocati iscritti all’Ordine che dovranno essere eletti.

XXXV Congresso Nazionale Forense

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Per ogni contributo e suggerimento, è attiva la casella mail biblioteca@ordineavvocatibrescia.it

Brescia, 11 maggio 2022
 

Ordine degli Avvocati di Brescia

Via S. Martino della Battaglia, 18 25121 - Brescia | 00887710176

biblioteca@ordineavvocatibrescia.it - Tel: 030 41503 - Fax: 030 290234

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