Adesione alla mediazione
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L’adesione deve essere effettuata telematicamente con le seguenti modalità:
Dopo il collegamento cliccare:
cliccare: adesione/rifiuto
inserire il codice istanza e il codice adesione ricevuti con la comunicazione di avvio del procedimento e proseguire nella compilazione.
Si evidenzia che ogni controparte dovrà aderire inserendo il personale codice di adesione.
Procedere come segue:
1. verificare i campi precompilati:
- sarà possibile modificare eventuali inserimenti errati,
- inserire il codice univoco per la fatturazione elettronica;
2. allegare il file.pdf del modulo di adesione sottoscritto digitalmente dal difensore;
3. compilare e allegare il modulo privacy (come da file in calce) firmato personalmente dalla parte aderente;
4. allegare delega in favore dell'avvocato, firmata personalmente dalla parte e sottoscritta digitalmente dal difensore;
5. allegare copia del pagamento relativo alle indennità di avvio del procedimento quantificate, per ciascuna parte o per ogni centro di interesse come segue:
• euro 48,80 (40,00 + iva) per mediazioni di valore fino ad euro 250.000,00 o di valore indeterminabile;
• euro 97,60 (80,00 + iva) per mediazioni di valore superiore ad euro 250.000,00;
• per coloro che agiscono in regime di split payment (es. comuni, enti pubblici ecc.) escludere il valore dell’iva dal versamento.
Il pagamento dovrà avvenire con bonifico bancario:
- BCC Brescia IT32B0869211204025000253953
- intestazione: CAMERA DI CONCILIAZIONE
- causale: nr. di protocollo della mediazione indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.
6. allegare documento identità e codice fiscale e visura camerale se la parte chiamata è persona giuridica.
Tutti i files devono essere allegati in formato .pdf
In mancanza anche di uno solo dei documenti descritti la segreteria non potrà accettare il deposito.
E' possibile altresì allegare eventuali documenti, segnalando eventualmente quelli riservati al mediatore.
Sarà cura della segreteria inoltrare le credenziali di accesso per il collegamento da remoto.
L’Ufficio di Presidenza, richiamato il contenuto dell’art. 54 del codice deontologico forense, raccomanda di comunicare sempre ai colleghi che assistono le altre parti del procedimento, se noti, e alla segreteria della Camera di Conciliazione l'adesione o la eventuale mancata adesione dei propri assistiti al procedimento di mediazione, in conformità ai principi di correttezza e colleganza.
L’Ufficio di Presidenza, al fine di ottenere il rinvio del primo incontro di mediazione (cosiddetto incontro filtro), raccomanda di dare comunicazione alla segreteria dell’organismo di eventuali legittimi impedimenti della parte assistita o del difensore almeno 5 giorni prima della data fissata per tale incontro, ossia entro il termine indicato dal regolamento per la eventuale adesione.
Il termine non ha carattere perentorio bensì si tratta di una indicazione ispirata ai medesimi principi di correttezza e colleganza più sopra richiamati.