Servizio arbitrale
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia istituisce un servizio arbitrale con la finalità di accelerare la decisione delle cause pendenti avanti le sezioni stralcio del Tribunale di Brescia, istituite in base alla legge 22.7.1997 n. 276.
Risultano tuttora pendenti davanti ai giudici onorari aggregati presso il tribunale di Brescia ben 3582 procedimenti civili, benché siano iniziati prima del giorno 30 aprile 1995; in solo 621 di tali procedimenti la causa è già stata assegnata a sentenza; nell'anno 2001 sono state depositate soltanto 399 sentenze.
Il consiglio dell'Ordine, considerando la inammissibile durata dei numerosissimi procedimenti civili pendenti davanti ai giudici onorari aggregati presso il tribunale di Brescia ed al fine di consentire una decisione in tempo ragionevole mediante un eventuale giudizio arbitrale delle controversie oggetto di tali procedimenti, ha predisposto un regolamento arbitrale, un modello dell'atto di compromesso ed un modello della rinuncia al procedimento davanti al giudice ordinario:
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Regolamento arbitrale approvato con delibera 13.5.2002
Allegato A) Tariffa degli onorari spettanti all'arbitro unico o al collegio arbitrale (art. 22 del regolamento)
Allegato B) Atto di compromesso (collegio arbitrale designato dalle parti)
Allegato C) Atto di compromesso (arbitro unico designato dalle parti)
Allegato D) Atto di compromesso (collegio arbitrale designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati)
Allegato E) Atto di compromesso (arbitro unico designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati)
Il regolamento arbitrale è predisposto per le controversie per le quali le parti ritengano conclusa o non necessaria un'attività istruttoria o per le quali le parti siano già state invitate dal giudice istruttore a precisare le conclusioni.
Il trasferimento della controversia dal giudice ordinario al giudizio arbitrale comporta necessariamente la dichiarazione di estinzione del processo.
Il consiglio dell'Ordine segnala pertanto ai colleghi l'importanza che la dichiarazione di estinzione del processo sia contestuale alla sottoscrizione dell'atto di compromesso, al fine di evitare effetti pregiudizievoli alle parti determinati dalla eventuale prescrizione dei loro diritti.
La decisione di utilizzare o di non utilizzare il regolamento arbitrale predisposto dal consiglio dell'Ordine è evidentemente riservata all'autonoma valutazione delle parti e dei loro difensori, i quali vorranno verificare caso per caso e con particolare scrupolo l'ammissibilità e l'opportunità del giudizio arbitrale.
Sono state previste per l'attività degli arbitri delle competenze contenute, considerando il fine di servizio che ha determinato l'iniziativa e l'attività solamente decisoria che, di regola, sarà svolta dagli arbitri.